Riferimenti normativi
Articoli 492 e ss. del Codice Civile
Il pignoramento è un atto che dà inizio al processo di espropriazione forzata. L’atto di pignoramento è, infatti, il primo atto esecutivo, realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente, e anche di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Il pignoramento può essere:
– immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
– mobiliare, se ha per oggetto cose mobili;
– presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi.
Formalmente l’atto di pignoramento contiene un’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito.
Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Saranno, dunque, inefficaci nei confronti del creditore che procede e di quelli che sono intervenuti nell’esecuzione, gli atti che hanno per oggetto la vendita o qualsiasi altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
Il pignoramento si distingue dal precetto.
Il precetto è, infatti, un atto del creditore, mentre il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario. Al pignoramento si giunge dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto.
Ne deriva altresì che il pignoramento è successivo al precetto e che la notifica del primo deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto.
La legge prevede, infatti, che il precetto diventi inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma di legge.
L’atto di pignoramento deve indicare il credito per cui l’ufficiale giudiziario procede e i beni che si intendono pignorare, nonchè l’invito rivolto al debitore a dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio eletto.
È necessario, altresì, l’avvertimento di poter domandare al giudice dell’esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro (la c.d. conversione). In questo ultimo caso, la somma dovrà essere pari all’importo del credito dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione.
La richiesta dovrà essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga vendita o assegnazione dei beni. Dovrà essere accompagnata dal versamento di almeno un sesto della somma.
Laddove i beni pignorati risultino insufficienti a soddisfare i crediti oppure quando risulta evidente che il procedimento di liquidazione sarà lungo e dispendioso, e dunque poco conveniente, il debitore viene invitato a indicare altri beni del proprio patrimonio, non “aggrediti” dal procedimento, che siano utilmente pignorabili, oltre ai luoghi in cui questi si trovino e le generalità di eventuali terzi debitori (e dunque di crediti a sua volta vantati). La dichiarazione ha effetti anche penali.
La legge prevede, infatti, che quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di legge oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Laddove indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi di legge.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi di legge.
Nel caso in cui il pignoramento sia insufficiente e il debitore sia un imprenditore commerciale, l’ufficiale giudiziario inviterà il debitore a indicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili. Potrà dunque nominare un professionista che possa esaminare le scritture contabili al fine di individuare beni e crediti potenziale oggetto di pignoramento.
La legge prevede che il presidente del Tribunale, su istanza del creditore, possa valutare e autorizzare la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Con questo provvedimento, in altri termini, l’ufficiale giudiziario è autorizzato a effettuare l’accesso con collegamento diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e quelle degli enti previdenziali per poter acquisire tutte le informazioni che possono risultare utili per poter individuare cose e crediti da sottoporre all’esecuzione.
Il debitore può evitare il pignoramento se versa nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma comprensiva di spese, incaricandolo poi di consegnarla al creditore.
Nel caso in cui il pignoramento sia di cose, il debitore potrà consegnare all’ufficiale giudiziario una somma di denaro che sia pari all’importo del credito e delle spese, incrementato del 20%.
Il debitore – prima che il giudice disponga vendita o assegnazione – può domandare che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro comprensiva di spese di esecuzione e importo dovuto al creditore o ai creditori, inclusi il capitale, gli interessi e le spese.
Il giudice può infine disporre la riduzione del pignoramento una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni è superiore all’importo dei crediti e delle spese.