Riferimenti normativi
Articolo 1153 del codice Civile
Disciplina
La regola “possesso vale titolo” è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (v. Acquisti a titolo originario) che si verifica quando colui al quale viene alienato un bene mobile (v. Bene) da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso (V. Possesso) , purchè sia in buona fede (V. Buona Fede) al momento della consegna (V. Consegna)e vi sia stato un titolo astrattamente idoneo all’acquisto della proprietà (V. Proprietà).
Il legislatore stabilisce che si può acquistare la proprietà da chi non è proprietario ad alcune condizioni:
- si acquisti un bene mobile non registrato mediante consegna;
- l’acquisto si realizzi con un titolo valido (con una persona con capacità di agire) e solo in astratto idoneo a trasferire la proprietà. Solo in astratto in quanto concretamente non avrebbe effetto traslativo mancando il titolo di proprietario del dante causa;
- chi acquista si trovi in buona fede ovvero ignori che il venditore non sia proprietario della cosa. Se l’acquirente era consapevole che a disporre della cosa era una persona non autorizzata da titolo, neppure la conoscenza della sopravvenuta qualità di proprietario di questa lo rende in buona fede.;
- il ricevente il bene mobile deve aver acquistato anche il possesso della cosa.