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Prelazione agraria

Riferimenti normativi

L.n. 590/1965

L.n. 817/1971

L.n. 203/1982

La prelazione agraria si applica in caso di trasferimento a titolo oneroso di terreni o fondi rustici su cui ci sia un contratto agrario a favore di un coltivatore diretto (affitto, mezzadria, ecc.), questo soggetto ha diritto di prelazione.

La giustificazione è quella di tutelare l’incremento dell’attività agricola e quindi favorire nell’acquisto coloro che sono:

  • affittuari coltivatori diretti;
  • Proprietari coltivatori diretti confinanti.

Si vuole ampliare l’ambito di produttività dell’attività agricola, incentivando la riunione nella stessa persona di coltivatore e proprietario del fondo.

Il diritto di prelazione spetta anche al confinante coltivatore diretto.

Sono due diritti di prelazione diversi, uno per l’affittuario del fondo che si vende e l’altro per il proprietario del fondo confinante che sia coltivatore diretto.

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