(v. Prelazione)
Riferimenti normativi
D. Lgs. 42/2004
La prelazione artistica è una prelazione successiva (si esercita dopo la stipula dell’atto) e si applica quasi sempre in quanto supera il concetto di parità di condizioni. Si applica in caso di trasferimento a titolo oneroso, di conferimento in società, di permuta, di vendita in blocco (si ricava dalla norma “vendita del bene con altri”) e nel caso di datio in solutum (ultimo comma).
Si applica anche nel caso di trasferimento di quota.