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Prelazione ereditaria

Riferimenti normativi

Articolo 732 del Codice Civile

Disciplina

Il retratto successorio è un diritto di prelazione che opera solo nell’ambito della comunione (e divisione) ereditaria.

La funzione è quella di concentrare il patrimonio ereditario nelle mani di pochi soggetti al fine di agevolare le operazioni divisorie ed evitare, di conseguenza, l’insorgenza di liti tra i coeredi (v. Coerede). 

La giustificazione del diritto di prelazione ereditaria è di concentrare i beni dell’eredità in capo agli eredi. Sorge quando si vende la quota di eredità (non la quota di beni ereditari) oppure parte di essa e titolari della prelazione sono i coeredi.

Sorge tutte le volte in cui c’è una comunione ereditaria.

La legge prevede che il coerede che intende alienare la propria quota deve notificare la proposta agli altri coeredi e questi ultimi hanno la facoltà di accettarla nel termine di due mesi, scaduti i quali il coerede potrà anche alienare ad un terzo.

Ai coeredi spetta, dunque, una prelazione ereditaria.

La previsione di questa particolare forma di prelazione si giustifica in quanto si ritiene che il patrimonio ereditario debba rimanere nella cerchia familiare predeterminata dal de cuius. 

Il retratto è dunque collegato al regime della divisione perché consiste in una limitazione del potere di alienazione e quindi comporta anche delle ricadute sulla successiva divisione.

Quando si apre una successione mortis causa,  può capitare che i beni ereditari restino in comunione tra gli eredi (c.d. comunione ereditaria) in attesa che sia effettuata la divisione.

Il legislatore non impone lo scioglimento della comunione, in quanto lascia al singolo comproprietaio la scelta del “se” sciogliere la comunione, del “modo” (v. Divisione, che può essere giudiziale o contrattuale) di sciogliere la comunione e, soprattutto, il legislatore lascia ad ogni comproprietario la scelta del “quando”  procedere allo scioglimento della comunione stessa.

Allo scioglimento della comunione si può giungere sia attraverso la divisione, la quale è il mezzo tipico con cui si pone fine alla situazione di contitolarità dei beni, ma il medesimo risultato può essere raggiunto attraverso altre strade, come, ad esempio, l’acquisto da parte di uno dei comproprietari delle quote degli altri.

La legge predispone lo strumento del retratto successorio proprio per agevolare questo mezzo di scioglimento della comunione ereditaria, prevedendo che nell’ipotesi in cui uno dei degli eredi voglia alienare la propria quota di eredità, gli altri eredi hanno diritto  di essere preferiti (se offriranno le stesse condizioni che saranno offerte da terzi estranei alla comunione o che già sono state offerte ai terzi).

La prelazione ereditaria richiede per essere operativa, l’esistenza di una comunione ereditaria, quindi non opera più nel caso in cui non esiste più la comunione ereditaria, come quando, ad esempio, è stata effettuata la divisione. In altri termini, dopo che è stata effettuata la divisione, l’erede può vendere a chiunque i beni specifici che ha ricevuto con la divisione.

Sussistendo la comunione ereditaria, la prelazione ereditaria si applica solo se è trasferita a titolo oneroso (vendita) l’intera quota ereditaria (o di parte di questa), dunque, la prelazione non si applica nel caso in cui il trasferimento non avviene a titolo oneroso, come ad esempio, in caso di donazione.

Altro requisito richiesto per l’operatività della prelazione ereditaria è il trasferimento dell’intera quota ereditaria o di parte della stessa.

Giurisprudenza

La Cassazione afferma che il diritto di prelazione ereditaria, previsto dall’art. 732 cod. civ., non può essere esercitato dai coeredi quando la vendita effettuata da uno o più dei coeredi stessi non riguardi una o più quote ereditarie, ma abbia ad oggetto quote di un bene determinato, in parte assoggettato alla comunione ereditaria ed in parte costituente un’autonoma comunione ordinaria, in quanto in questa particolare ipotesi non si verifica il subingresso di un estraneo nella comunione ereditaria, che l’art. 732 cod. civ tende ad impedire, ma solo il trasferimento di una “res” come bene a sé stante.

La legge non chiarisce se la prelazione opera quando viene trasferita la quota su un singolo bene in comunione o quando viene trasferito un singolo bene in comunione.

Non vi è dubbio che un singolo comproprietario possa trasferire la quota su un singolo bene della comunione o che un singolo proprietario trasferisca un singolo bene compreso nella comunione.

La Cassazione ha dichiarato che, in tali casi, si è in presenza di una vendita di un bene parzialmente altrui o vendita di un bene sotto condizione che verrà assegnato al momento della divisione ereditaria, non aventi, pertanto, effetto immediato e dunque con conseguente insussistenza dei presupposti per l’esercizio del retratto successorio.

Pertanto il retratto successorio è esperibile soltanto nel caso di alienazione della quota spettante al coerede o di una frazione matematica di essa.

L’alienazione dei diritti (o di una frazione matematica di essi) spettanti ad un coerede su un singolo bene ereditario non costituisce vendita di parte di quota ai fini dell’esercizio del retratto successorio.

Fermo restando che il trasferimento di una quota su un singolo bene della comunione non legittima l’esercizio della prelazione, ritiene che il trasferimento di una quota su un singolo bene può nascondere il trasferimento dell’intera quota quando si riesce a provare che l’acquirente è stato fatto subentrare nella gestione della comunione.

Tutto ciò non vale, naturalmente, nelle ipotesi in cui risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall’inserimento dell’acquirente nella gestione della comunione) l’intenzione delle stesse, di trasferire l’intera quota spettante all’alienante.

Ai sensi dell’art. 757 c.c. la alienazione da parte di un coerede dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni facenti parte della comunione ereditaria non fa subentrare l’acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti, anche attraverso il comportamento delle parti (rappresentato, ad es., dall’inserimento dell’acquirente nella gestione della comunione), l’intenzione delle stesse, pur attraverso la menzione dei soli beni economicamente più significativi, di trasferire l’intera quota spettante all’alienante.

Il diritto di prelazione ereditaria è un diritto rinunziabile da parte del titolare, ma è discusso il momento a partire dal quale detta rinuncia possa essere validamente effettuata dall’avente diritto.

Ci si chiede, nello specifico, se per poter validamente rinunciare ad un diritto di prelazione ereditaria occorre che ci sia stata una precisa proposta di alienazione o si può genericamente rinunciare al diritto di prelazione ereditaria in sé e per sé a prescindere da una predeterminata operazione traslativa.

La Cassazione afferma che si può rinunciare anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un’alienazione progettata genericamente, giacchè tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio.

Si conferma una linea di tendenza di favor verso la “liberalizzazione” delle cessioni di quote ereditarie: il coerede disinteressato ai cespiti ereditari ben può rinunciare a priori al proprio diritto di prelazione, e – per l’effetto – “uscire di scena” definitivamente, senza dover attendere volta per volta che gli si prospetti una concreta operazione di cessione.

Va da sé, inoltre, che mentre la rinuncia effettuata in ordine ad una specifica operazione (cioè per un preciso prezzo e a predeterminate condizioni) vale solo per essa, e – quindi – se il coerede alienante decidesse di cedere a diverse condizioni dovrebbe nuovamente interpellare i coeredi, la rinuncia preventiva determina irrevocabilmente la perdita del diritto di prelazione una volta per tutte.

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