Riferimenti normativi
L.n. 392/1978
L.n. 431/1988
La prelazione urbana è quella prelazione che sorge a favore del conduttore di un locale adibito ad uso commerciale nel caso in cui il locatore voglia vendere il bene.
Ciò non vale per i contratti ad uso abitativo, salvo un’ipotesi prevista dalla legge (la prelazione sorge solo a certe condizioni e precisamente quando il proprietario non rinnova alla scadenza il contratto di locazione perché vuole vendere).
La prelazione urbana non si applica se la cessione avviene a favore di un coerede (nel rispetto del retratto successorio ex. 732) o a coniuge o parenti.
Presupposto oggettivo è una vendita del bene a titolo oneroso.