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Prelazione

Il diritto di prelazione è il diritto di un soggetto a essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un negozio giuridico, cioè di un contratto. Le parti si definiscono rispettivamente concedente, o prelazionante (chi si avvale del diritto di prelazione), e beneficiario, o prelazionario (il soggetto preferito o prelazionato). 

La prelazione può avere fonte sia in un rapporto contrattuale che nella legge. Si distingue in proposito tra prelazione legale e prelazione convenzionale.

Il legislatore ha previsto specifiche ipotesi di prelazione (cd prelazioni legali). Ciò non toglie che le parti, in ossequio al principio dell’autonomia contrattuale ex 1322, possono stabilire un diritto di preferenza, cd patto di prelazione o prelazione volontaria.

La prelazione, pur attribuendo una posizione di vantaggio al soggetto che ne è titolare (preferito o prelazionario) non pregiudica la libertà del soggetto obbligato a preferire, nè quanto alla conclusione del futuro ed eventuale contratto nè quanto al contenuto dello stesso, non essendo costui obbligato a contrarre, ma solo a preferire alle condizioni da lui stesso stabilite.

La prelazione può essere:

  • PROPRIA: caratterizzata dalla parità di condizioni, che è la normale prelazione,
  • IMPROPRIA: quando non c’è la parità di condizioni.

Conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di preferire nelle varie ipotesi di prelazione

Le conseguenze si differenziano per le diverse prelazioni:

  • Convenzionale: il promissario ha diritto solo al risarcimento del danno nei confronti del promittente.
  • Legale: Oltre che al risarcimento del danno, il preferito ha diritto di retratto/ riscatto ovvero un diritto potestativo che si manifesta con un negozio unilaterale recettizio.

Le prelazioni legali sono:

  • la prelazione agraria
  • la prelazione urbana
  • la prelazione ereditaria
  • la prelazione nell’impresa familiare
  • la prelazione artistica

Esempi

Paolo e Mario stipulano un patto di prelazione, in virtù del quale il primo si obblighi a preferire Mario, a parità di condizioni (cioè a parità di prezzo) laddove dovesse decidere di vendere la sua casa di montagna.

Pertanto prima di vendere ad un terzo, Paolo deve dare comunicazione a Mario per metterlo in condizione di esercitare il suo diritto di prelazione.

Laddove Paolo venda senza dare comunicazione Mario e, dunque, in spregio del suo diritto di prelazione, Mario avrà diritto al risarcimento del danno.

Paolo, inoltre, è coerede con i fratelli, Giovanni e Carlo, dell’eredità del padre. Decide di allenare la sua quota ereditaria. In tal caso deve preliminarmente effettuare la denuncia nei confronti degli altri coeredi, Il guardiano diritto di prelazione, al fine di consentire loro di esercitare il medesimo.

Paolo, infine, desidera acquistare da Mario un bene sottoposto a vincolo storico artistico.

Mario dovrà effettuare la denuncia nei confronti della Soprintendenza, al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato.

L’atto di acquisto sarà sottoposto alla condizione sospensiva della mancata relazione dello Stato.

IN CONCLUSIONE

La prelazione, che può trovare fonte nella legge o nella volontà delle parti, comporta il diritto ad essere preferito in una contrattazione, ma non l’obbligo di addivenire alla stessa. La violazione del diritto comporta il risarcimento del danno e, in caso di prelazione legale, il diritto di riscattare il bene.

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