Riferimenti normativi
Articolo 661 del Codice Civile
Il prelegato rappresenta l’attribuzione a titolo particolare effettuata in favore di un soggetto erede (v. Erede).
Col prelegato si consente al testatore di attribuire un determinato bene o diritto a uno o più coeredi, senza per questo estromettere alcuno dall’eredità.
Al momento dell’attribuzione di un legato a favore di un soggetto che assume anche la qualifica di erede, occorre decidere su quale soggetto (o soggetti) verrà fatto ricadere tale onere.
Ferma restando la libertà di scelta del testatore, in mancanza di espressa disposizione testamentaria, il legato graverà su tutti gli eredi, venendosi così a delineare la figura del cosiddetto prelegato.
Il prelegato, infatti, consiste in un’attribuzione successoria a titolo particolare a un soggetto istituito erede, in aggiunta alla quota ereditaria (v. Quota di eredità) di sua spettanza, ed è necessariamente a carico di tutta l’eredità (v. Eredità) andando quindi ad incidere pro quota anche sulla quota ereditaria del beneficiario.
In tal modo, il testatore intende fare un’attribuzione a un erede che cumula il prelegato alla sua quota ereditaria, prelevando anticipatamente dall’asse ereditario il quantum oggetto di legato, con l’effetto di “preferire” uno degli eredi rispetto agli altri.
In sede di divisione, quindi, l’asse ereditario si riduce di quanto attribuito al legatario (v. Legatario), mentre la restante massa ereditaria verrà attribuita agli eredi proporzionalmente alle loro quote.
Il prelegatario risponde dei debiti del de cuius (v. De cuius) solo per la parte che gli spetta come coerede e non anche per la porzione di prelegato che grava sulla sua quota.
Esso consente, inoltre, la realizzazione della volontà successoria del testatore di attribuire un determinato diritto o bene – ad esempio l’azienda di famiglia o una collezione d’arte – ad uno o più chiamati all’eredità, evitando così che il bene oggetto di attribuzione a titolo particolare ricada in comunione ereditaria (con conseguente diritto di prelazione ai coeredi), e al contempo non precludendo ad alcuno la qualifica di erede.
Il prelegato può altresì prevedere l’obbligo del beneficiario al pagamento dei debiti aziendali (necessariamente entro i limiti del legato medesimo), trasferendo detti debiti dall’asse ereditario (v. Asse ereditario) al prelegatario (v. Debiti ereditari).
Infine, il prelegato potrebbe essere utilizzato nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità intenda rinunciare all’eredità oppure nel caso in cui l’istituzione in qualità di erede possa, in qualche modo, essere affetta da nullità: verrebbe così a verificarsi, da un lato, la non assunzione della qualifica di erede ma, dall’altro lato, il mantenimento comunque del legato ottenuto sul computo dell’intero patrimonio.
Resta inteso che qualora il prelegato dovesse provocare una lesione per la quota di legittima spettante ai coeredi non legatari, ciascuno potrebbe impugnare il testamento attraverso la azione di riduzione (v. Azione di Riduzione).