Riferimenti normativi
Articoli 4, 467, 1813, 1882 del Codice Civile
Si ha premorienza quando un soggetto decede prima di un altro o di un determinato evento.
La premorienza è un fenomeno che rileva in ambito successorio, sia con riferimento alla successione legittima (v. Successione legittima) che a quella con testamento (v. Successione testamentaria).
Nella successione legittima, in caso di premorienza di un erede legittimo, opera l’istituto della rappresentazione (v. Rappresentazione), per cui al suo posto subentrano nella successione i suoi discendenti, legittimi e naturali.
Analogo meccanismo opera anche nella successione testamentaria, con riferimento ai discendenti di un legittimario (quel soggetto, cioè, a cui la legge riserva una quota dei beni c.d. legittima, anche in caso di diversa previsione testamentaria).
Invece, i discendenti dell’istituito (cioè il soggetto indicato dal testatore quale erede), possono subentrargli, in caso di sua premorienza rispetto al de cuius, solo a condizione che quest’ultimo non abbia provveduto per tale eventualità attraverso la nomina di un sostituto.
La premorienza ha notevole rilevanza in caso di sinistri che comportino la morte di due o più soggetti. Infatti, se tali persone sono legate da vincoli rilevanti a fini successori, risulta decisivo accertare l’ordine cronologico in cui sono avvenuti i decessi.
Ad esempio, nel caso di un sinistro che coinvolga due coniugi senza prole, il coniuge deceduto successivamente eredita le sostanze dell’altro. I rispettivi parenti, pertanto, potrebbero avere interesse a provare l’avvenuta temporanea sopravvivenza del proprio congiunto rispetto all’altro coniuge.
In tal caso, è evidente come assuma rilevanza l’accertamento del momento del decesso dei soggetti coinvolti nel sinistro. La relativa dimostrazione può essere offerta con qualsiasi mezzo di prova, anche per presunzioni. Si presume una presunzione di commorienza.
In mancanza di tale prova, si presume che tutti i soggetti coinvolti nel sinistro abbiano perso la vita nello stesso istante (c.d. commorienza). La figura della commorienza trova ampia applicazione in occasione di calamità e disastri come naufragi, terremoti etc.
Uno dei settori in cui il concetto di premorienza riveste un ruolo di primaria importanza è quello delle assicurazioni nel ramo vita.
In tale ambito contrattuale, la morte del soggetto stipulante rappresenta l’evento al quale si ricollega il rimborso del capitale ai suoi eredi o a un terzo beneficiario, individuato nella polizza. In alcuni tipi di contratto, il riscatto del capitale assicurato è previsto solo in caso di premorienza dell’assicurato rispetto a un termine concordato.
A questo proposito, rileva anche l’eventuale premorienza del beneficiario rispetto allo stipulante. In tal caso, alla morte di quest’ultimo, a riscattare il capitale saranno gli eredi del beneficiario. L’eventuale qualificazione della nomina come irrevocabile, però, non si trasmette agli eredi, che potranno pertanto vedersi revocato lo status di beneficiari.
Tra gli altri istituti del nostro ordinamento che danno rilevanza alla premorienza, vi è il contratto di mutuo (v. Mutuo), la cui conclusione, in molti casi, si accompagna alla stipula di una polizza vita.
Con questa soluzione, la compagnia assicurativa si impegna, in caso di premorienza dello stipulante, a versare all’istituto mutuante (es. banca) l’intero capitale residuo. Gli eredi del mutuatario divengono così proprietari dell’immobile, senza necessità di effettuare ulteriori versamenti alla banca.