Riferimenti normativi
Articoli 1197 e ss. del Codice Civile
Con la prestazione in luogo dell’adempimento il debitore (v. Debitore) si libera dal vincolo obbligatorio (v. Obbligazione) eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. In tal caso l’obbligazione originaria si estingue se vi è il consenso del creditore (v. Creditore) e la diversa prestazione viene effettivamente eseguita.
La fattispecie rientra nella più ampia categoria dei modi di estinzione delle obbligazioni, a carattere satisfattivo e diversi dall’adempimento (v. Adempimento).
Infatti, essa consiste in un accordo tra creditore e debitore che ha ad oggetto l’esecuzione di una prestazione “diversa” da quella originariamente dovuta.
Pertanto, la prestazione in luogo dell’adempimento (o datio in solutum) consente al soggetto obbligato di liberarsi nel caso in cui, con il consenso dell’altro, esegua una prestazione “diversa” rispetto a quella pattuita.
Tale istituto costituisce una eccezione rispetto al principio per cui la liberazione del debitore consegue solo ed esclusivamente all’esatto adempimento, cioè all’esecuzione della prestazione pattuita.
Ne consegue che una prestazione differente rispetto a quanto convenuto non estingue il rapporto obbligatorio perché non realizza l’interesse del creditore.
Il debitore, di regola, non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore maggiore o uguale, salvo che il creditore consenta. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa obbligazione è eseguita.
Requisiti fondamentali della datio in solutum sono: il consenso del creditore e la realità della diversa prestazione.
Giurisprudenza
La Cassazione ha affermato che la “datio in solutum” si sostanzia in un accordo fra creditore e debitore diretto a sostituire all’oggetto della prestazione originaria un oggetto diverso e ad estinguere con la dazione di questo l’obbligo del debitore. L’effetto estintivo e la liberazione del debitore si verificano con l’esecuzione della diversa prestazione la quale, se ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto reale, comporta l’obbligazione per il debitore di garantire il creditore dall’evizione e dai vizi della cosa. Ma il creditore può, in alternativa, esperire l’azione diretta a far valere il credito originario. La mancanza di una condizione giuridica della cosa promessa dal debitore al creditore, come mancanza di requisito fondamentale nell’economia del contratto, legittima nel creditore l’esperimento dell’azione di risoluzione e la richiesta dell’originaria prestazione.
Esempio
Paolo è debitore nei confronti di Andrea della somma di euro 100.000,00 in forza di un prestito da quest’ultimo effettuatogli per far fronte alle spese di ristrutturazione edilizia.
Paolo propone alla Andrea, che acconsente, di estinguere il debito mediante il trasferimento della proprietà di una garage per autovettura sito in Roma.