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Principio di intangibilità della legittima

Riferimenti normativi

Articoli 549, 536 e ss. e 553 e ss. del Codice Civile

 

In tema di successione necessaria (v. Successione necessaria), vige il principio dell’intangibilità della legittima, in virtù del quale il diritto alla legittima (v. Quota di riserva o di legittima) dei legittimari (v. Legittimari) non può essere sacrificato dal testatore, ovvero è garantito anche contro la sua volontà.

 

Il principio generale dell’intangibilità della quota di legittima è espressamente sancito dalla legge, che prevede che le disposizioni testamentarie (v. Disposizione testamentaria) non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, i quali hanno diritto a conseguire un utile minimo sull’eredità, anche contro la volontà del testatore.

Il testatore rimane libero di testare, nella consapevolezza che le disposizione effettuate in spregio dei diritti dei legittimari, sono “instabili”, in quanto possono essere “aggredite” dai legittimari nel termine di 10 anni dall’apertura della successione.

 

Il principio di intangibilità della legittima è da intendersi in senso quantitativo : il legittimario ha diritto solo a conseguire un valore pari alla quota spettantegli.

Ciò vuol dire che il testatore è libero, nella formazione della quota del legittimario, di stabilire i beni che intende assegnare come quota del patrimonio.

 

Il legittimario non ha diritti “qualitativamente” intesi (cioè determinati beni o diritti) ma ha diritto a ricevere “quantitativamente” una certa quota.

 

Il principio di intangibilità della legittima gode di due forme di tutela predisposte dal legislatore:

  • in primo luogo l’azione di riduzione (v. Azione di riduzione);
  • in secondo luogo il divieto per il testatore di imporre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari.

 

Con l’espressione “pesi e condizioni” si intendono eventuali oneri, condizioni, termini, debiti e obbligazioni di cui il testatore gravi il legittimario, intaccando, in tal modo, l’integrità della sua quota di legittima.

I pesi e le condizioni apposte alla quota di legittima si intendono come non apposti.

Il principio dell’intangibilità quantitativa subisce alcune eccezioni. 

 

Vi sono, infatti, dei casi in cui la quota del legittimario è “composta” con determinati beni o diritti anziché con un valore.

Le eccezioni al principio di intangibilità quantitativa della legittima sono: le norme sulla divisione testamentaria; i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano ; l’assegnazione di bene in funzione di quota ; il legato in sostituzione di legittima, la cautela sociniana .

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