Riferimenti normativi
Articoli 2745 e ss. del Codice Civile
L’art. 2750 c.c. prevede che “I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull’aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione, mentre a quelli previsti da leggi speciali si applicano le norme del codice civile, a meno che la legge non disponga diversamente.”
Le leggi speciali che prevedono privilegi sono:
- dlgs. C.p.S. n. 1075/1947: privilegio industriale per il credito agevolato;
- L. n. 949/1952: privilegio per i prestiti accordati alle imprese artigiane;
- T.U bancario dlgs.n. 385 /1993: privilegio legale sui finanziamenti di credito agrario e peschereccio e alle imprese;
- T.U. imposte ipotecaria e catastale d.lgs. n. 347/1990: privilegio immobiliare dello Stato per il credito relativo all’imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni;
- L. n. 41/1982: privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi per i crediti derivanti dai mutui concessi;
- Legge quadro in materia di lavori pubblici L. n. 109/1994: privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli artt. 2745 e seguenti c.c. per i crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi;
- T.U beni culturali e ambientali dlgs. n. 490/1999: privilegio dello Stato sugli immobili per i contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili;
- Disciplina delle associazioni di promozione sociale L. 383/2000: privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis c.c. per i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni;
- Legge finanziaria 2001 n. 388/2000: privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro sui crediti della Banca d’Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002 di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti;
- T.U. spese di giustizia d.P.R n. 115/2002:”in caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall’erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse”;
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti L. 166/2002: privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società in favore della banca che eroga i finanziamenti.
Disciplina
Il privilegio è una causa di prelazione accordata dalla legge al creditore in considerazione della particolare natura del credito.
Stante il fondamento particolarmente meritevole di alcuni crediti, è riconosciuto al relativo creditore il diritto ad essere preferito rispetto ad altri creditori, in caso di inadempimento del creditore.
Soltanto la legge attribuisce i privilegi, che possono essere generali (se hanno come oggetto tutti i beni mobili del debitore) o speciali (se hanno come oggetto determinati beni, mobili o immobili del debitore).
I privilegi generali non danno diritto sui beni del debitore ma soltanto un diritto ad essere preferiti nella soddisfazione del credito rispetto a chi non vanti cause di prelazione.
I privilegi speciali, invece, attribuiscono al creditore un diritto di seguito (v. Diritto di seguito o sequela) e si possono esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi successivamente alla loro costituzione.
I privilegi possono confliggere tra loro sia con altre cause legittime di prelazione. Quando su un medesimo bene vi sono più privilegi, l’ordine è stabilito dal legislatore in considerazione della causa del credito.
Quando confligge con un pegno o un’ipoteca vale l’art. 2748: il pegno vale sul privilegio speciale mentre il privilegio su beni immobili è preferito all’ipoteca.
La disciplina dei privilegi sui beni mobili è contenuta negli artt. 2751 – 2769 c.c. che li prevedono per i seguenti crediti:
- art. 2751: spese funebri, d’infermità, alimenti;
- art. 2751 bis: retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane. La legge di bilancio 2018 modifica l’art. 2751-bis, aggiungendo, dopo le parole:”le retribuzioni dei professionisti” le seguenti “compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”;
- art. 2752: tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali;
- art. 2753: contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- art. 2754: contributi relativi ad altre forme di assicurazione;
- art. 2755: spese per atti conservativi o di espropriazione;
- art. 2756: prestazioni e spese di conservazione e miglioramento;
- art. 2757: somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola;
- art. 2758: tributi indiretti;
- art. 2759: le imposte sul reddito;
- art. 2760: dell’albergatore;
- art. 2761: del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario
- art. 2762: del venditore di macchine;
- art. 2763: canoni enfiteutici;
- art. 2764: del locatore di immobili;
- art. 2765: derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia;
- art. 2767: risarcimento danni contro l’assicurato;
- art. 2768: dipendenti da reato;
- art. 2769: sequestro della cosa soggetta a privilegio.
- La disciplina dei privilegi sui beni immobili è contenuta negli artt. 2770 – 2776 c.c. che li prevedono per i seguenti crediti:
- art. 2770: atti conservativi o di espropriazione;
- art. 2771: imposte sui redditi immobiliari;
- art. 2772: tributi indiretti;
- art. 2774: concessione di acque;
- art. 2775: opere di bonifica e di miglioramento;
- art. 2775 bis: mancata esecuzione di contratti preliminari;
- art. 2776: collocazione sussidiaria sugli immobili.