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Procura

Riferimenti normativi

Articoli 1392 e ss. del Codice Civile

 

La procura è l’atto con il quale un soggetto conferisce a un altro soggetto il potere di rappresentarlo giuridicamente, ovverosia di compiere atti giuridici in suo nome e per suo conto.

La procura, a seconda dei casi, può avere a oggetto il compimento di uno specifico atto giuridico o di più atti giuridici.

 

Laddove abbia ad oggetto uno singolo affare specifico si tratta di procura speciale, che è l’atto mediante il quale il rappresentato delega il rappresentante a compiere uno specifico affare in suo nome e per suo conto.

La procura generale, invece, è quella con la quale il rappresentato delega il rappresentante a compiere in suo nome e per suo conto tutti gli atti giuridicamente rilevanti che, di volta in volta, possono venire in rilievo.

 

Esiste infine la procura generica, ovvero quella conferita per una determinata categoria di atti.

Quanto alla forma, per il conferimento della procura non è prescritto un vincolo di forma assoluto, con la conseguenza che la stessa può essere conferita non solo in forma scritta ma anche verbalmente o con comportamenti concludenti.

Tuttavia, la legge prevede che la procura non abbia effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

 

Chi contratta come rappresentante di un terzo senza aver ricevuto procura (o eccedendo i limiti delle facoltà che gli sono state conferite) è denominato falsus procurator.

Egli, per tale suo comportamento, deve risarcire il danno subito dal terzo contraente che ha confidato senza colpa nel contratto in tal modo stipulato.

 

Tuttavia, è possibile che l’interessato decida di ratificare, con effetti retroattivi, il contratto concluso dal falsus procurator. Restano comunque salvi i diritti dei terzi.

La procura speciale si estingue con la conclusione dell’affare. Sono cause estintive della procura, sia speciale che generale, poi, la morte del rappresentante o del rappresentato, la revoca da parte del rappresentato, la rinuncia da parte del rappresentante, il fallimento del rappresentato.

 

La revoca della procura, così come ogni sua modificazione, deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena la sua inopponibilità superabile solo se si riesce a dimostrare che comunque i terzi ne erano consapevoli.

Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.

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