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Proprietà temporanea

Il diritto di proprietà è, per tradizione, considerato imprescrittibile (salvo l’operare dell’usucapione) e non assoggettabile a limiti di tempo, cioè perpetuo.

Ma sono ormai numerose sono le figure di proprietà temporanea che si registrano nella prassi, consolidate da tempo e comunque da prima delle fattispecie di proprietà turnaria.

 

Alla lettura della normativa vigente emergono diversi esempi di proprietà temporanea e ciò significa che la perpetuità non è carattere essenziale; esso può venir meno senza snaturare la proprietà. Si richiamano i seguenti casi:

1) la proprietà superficiaria è vincolata alla durata del diritto di superficie per cui, nel caso di superficie a tempo determinato (art. 953 c.c.), lo scadere del termine fa rivivere il principio dell’accessione ed il proprietario del suolo diviene proprietario della costruzione esistente sul medesimo;

2) in tema di disposizioni negoziali mortis causa è negata la possibilità di apporre termini alla istituzione di erede (art. 637 c.c.), ma argomentando a contrario si deve concludere che l’apposizione di termini è consentita per il legato. Ciò significa che nel caso di termine iniziale sorge una posizione di proprietà temporanea in capo all’erede, mentre nel caso di termine finale è il legatario che acquista la proprietà temporanea;

3) in tema di sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.) alcuni autori ravvisano nella proprietà dell’istituito una proprietà temporanea perché essa cessa con la morte per passare al sostituito. E’ una tesi discussa perché altri parlano di proprietà fiduciaria attribuita all’istituito mentre il vero titolare sarebbe il sostituito (tesi da respingere perché manca il rapporto di fiducia che dà vita a specifiche obbligazioni a carico del proprietario fiduciario) ed altri ancora di proprietà risolubile (la condizione risolutiva però avrebbe comunque efficacia irretroattiva).

 

L’esame dei casi sopra richiamati ha determinato il sorgere di un orientamento intermedio che sottolinea le peculiarità della proprietà a termine (il proprietario non può distruggere il bene, non può imporre vincoli reali di durata superiore a quella del suo diritto) ed ammette l’istituto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

 

Si può osservare, a favore del carattere generale della proprietà a termine, che la possibilità di apporre termini ai contratti non è esclusa per i contratti traslativi della proprietà e ciò significa che la normativa sugli elementi accidentali può costituire il fondamento legislativo per riconoscere l’ammissibilità della figura in esame. Questo orientamento è peraltro più aderente alla nuova concezione della proprietà, il cui contenuto non è pieno nel senso inteso dai romani ma è comunque delimitato nell’interesse pubblico.

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