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Proprietà

Riferimenti normativi

Articoli 832 e ss. del Codice Civile

42 della Costituzione italiana

 

La proprietà è un diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge.

Il diritto di proprietà è un diritto assoluto (v. Diritti assoluti) svincolato dalla collaborazione di altri soggetti sicché il proprietario trae utilità direttamente dalla cosa (res) senza mediazione di altre persone (immediatezza)

La facoltà di godere della cosa è la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa (cosiddetta “disposizione materiale”) per trarne tutte o nessuna utilità.

 

La facoltà di disporre implica la facoltà di disporne giuridicamente e, dunque, venderla o di non venderla, di donarla, lasciarla per testamento, di costituire sulla cosa diritti reali minori o diritti reali di garanzia.

 

Il proprietario può fare della cosa tutto ciò che non sia espressamente vietato.

Quando sulla cosa siano istituiti diritti reali minori, la proprietà cessa di essere piena per diventare nuda proprietà (v. Nuda proprietà). Tuttavia resta potenzialmente piena; nel momento in cui il diritto reale minore si estingue, il contenuto del diritto di proprietà si espande e riacquista, automaticamente, tutta la sua pienezza (cd. elasticità della proprietà) (v. Consolidazione).

Il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa.

La legge prevede anche dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusività del diritto di proprietà. Con essi l’ordinamento cerca il punto di equilibrio fra opposti interessi, fra quello del proprietario di godere e disporre della cosa a suo vantaggio e a suo piacimento e l’interesse della collettività ad un impiego della ricchezza che vada a vantaggio generale o quanto meno non arrechi pregiudizio alla collettività ed ai singoli.

 

I limiti alle facoltà di godere e disporre sono posti dal codice e soprattutto dalla legislazione speciale in rapporto alle diverse categorie di beni.

Il primo limite alla facoltà di godimento è quello del divieto di atti di emulazione: il proprietario non può utilizzare la cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia agli altri.

 

Un altro limite è costituito da quella serie di norme, cosiddette regole di vicinato, poste nell’interesse privato (e, talvolta, anche pubblico) e caratterizzate dall’automaticità (i limiti nascono dalla situazione prevista dalla legge), dalla reciprocità (quel che vale per l’uno vale anche per l’altro, il sacrificio e il vantaggio sono reciproci) e la gratuità (non esiste uno squilibrio di vantaggi e quindi, di norma, non esiste alcuna forma di compenso).

 

Un limite generale è quello del divieto di immissioni (esalazioni, fumi, rumori e scuotimenti) per impedire le fastidiose conseguenze dell’attività del vicino. Il criterio scelto è quello della normale tollerabilità.

La seconda fonte di limiti di vicinato è data dalle norme sulle distanze minime nelle costruzioni al fine di evitare intercapedini troppo strette.

 

Gli ‘obblighi’ del proprietario sono anch’essi relativi alle diverse categorie di beni. Per esempio, il proprietario del suolo deve consentire l’accesso al vicino (che costituisce una servitù) che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo; il proprietario ha inoltre l’obbligo di pagare le imposte su quel determinato bene.

 

La legge stabilisce i modi di acquisto (v. Modi di acquisto della proprietà) e di godimento del diritto, sottraendo all’autonomia privata la facoltà di scegliere liberamente le modalità di acquisto e di godimento del diritto.

I modi di acquisto della proprietà sono, quindi, tassativamente dettati dalla legge e non delegati all’autonomia negoziale. L’autonomia delle parti potrà (solamente) estrinsecarsi nella scelta fra le modalità che la legge prevede.

 

Sono caratteristiche del diritto di proprietà, in primo luogo, la realità: la proprietà rientra tra i diritti reali, caratterizzati dalla assolutezza, dalla immediatezza del rapporto sulle cose, e dalla inerenza; in secondo luogo, la  pienezza: il diritto di proprietà consente al titolare di un bene di servirsi della cosa e di disporre del suo diritto trasferendolo ad altri o creando diritti altrui sulla cosa. In terzo luogo, l’elasticità: il diritto di proprietà in talune circostanze può essere compresso, ma caratteristica di tale diritto è che al cessare della causa che ha compresso il diritto, esso si riespande automaticamente.

 

Il diritto di proprietà, inoltre, è imprescrittibile: non si estingue per non uso.

Essa si caratterizza inoltre per la perpetuità: è molto discussa, infatti, l’ammissibilità della proprietà temporanea (v. Proprietà temporanea). Quindi il diritto di proprietà non si estingue con il passare del tempo.

Le azioni che spettano al proprietario come tale per difendere il suo diritto contro altrui anche contro eventuali comproprietari che abusano della loro quota con turbative, sono le azioni petitorie (v. Azioni petitorie).

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