v. Testamento
v. Adempimenti post testamento
I testamenti per atto di Notaio (pubblico e segreto) ed anche l’olografo (se depositato formalmente presso un Notaio) devono essere iscritti nel Registro Generale dei Testamenti.
Al ricevimento di un testamento pubblico, consegue l’obbligo di presentare (o spedire), entro dieci giorni dalla data del ricevimento, all’archivio notarile copia autentica dello stesso in busta chiusa, munita di ceralacca, compilata, firmata e dotata dell’impronta del sigillo notarile.
Il notaio che abbia ricevuto il testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, deve comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.
Successivamente alla Morte, il Notaio pubblica il testamento pubblico, sulla base del Certificato di Morte del testatore, rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso (se diverso da quello di residenza) o da quello di residenza: il notaio, in altri termini, trasferisce il testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi dandogli esecuzione.
In caso di testamento olografo e segreto, il notaio procederà alla pubblicazione redigendo un apposito verbale in presenza di due testimoni. Il testamento è allegato in originale al verbale di pubblicazione. Nel verbale è descritto compiutamente il documento su cui è scritto il testamento, nonché tutto quant’altro eventualmente scritto dal testatore sul foglio utilizzato (o su altro supporto). Il verbale è sottoscritto da chi ha richiesto la pubblicazione del testamento nonché dai testimoni ed infine dal notaio.
Ai fini della pubblicazione del testamento dal notaio sono sempre richiesti i seguenti documenti:
- Carta di identità e codice fiscale della persona che richiede la pubblicazione.
- Copia dei documenti di identità del testatore.
- Un estratto dell’atto di morte (non già il certificato), da richiedersi presso il competente ufficio comunale dell’ultima residenza del testatore.
- Il testamento da pubblicare, che verrà allegato al verbale di pubblicazione solo e soltanto in originale.
I costi per la redazione del verbale di pubblicazione di un testamento variano abbastanza a seconda del professionista che lo redige e dipendono dall’onorario notarile e dagli oneri fiscali e non fiscali.
La pubblicazione è annotata nel “Registro generale dei testamenti”.
L’annotazione nel registro generale dei testamenti ha il fine di far sapere se una persona defunta ha fatto testamento in Italia od anche all’estero. Il Registro generale dei testamenti opera efficacemente in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Basilea, e cioè l’Italia la Francia, Cipro, la Turchia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Lussemburgo, la Spagna, l’Estonia, la Lituania e l’Ucraina. Suddetto Registro è accessibile presso ogni Tribunale, solitamente presso la cancelleria di volontaria giurisdizione. Il registro è accessibile a tutti e non è necessario dimostrare di avere alcun interesse di sorta nella consultazione dello stesso.
Con riferimento al testamento pubblico non è corretto parlare di “pubblicazione”. Il testamento pubblico infatti è già un atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il notaio lo conserverà nel proprio repertorio degli atti di ultima volontà e sarà tenuto al segreto sull’esistenza o meno di un testamento da parte di chi lo ha fatto. Con l’apertura della successione (la morte del testatore), il notaio redigerà un verbale di passaggio del testamento pubblico dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti fra vivi.