Riferimenti normativi Articoli 2506 e ss. del Codice Civile
La scissione rientra tra le operazioni straordinarie sul capitale sociale (v. Capitale sociale).
Essa comporta la suddivisione di un’unica società in due o più società e rappresenta l’operazione inversa alla fusione.
La scissione consente una separazione, sia a livello di patrimonio (scissione oggettiva), che a livello di soci (scissione soggettiva), evitando il duplice passaggio della liquidazione della società originaria e costituzione di più nuove società tra i medesimi soggetti, con notevoli vantaggi anche di carattere fiscale sul piano della continuità dell’attività d’impresa.
La scissione può essere totale o parziale.
La scissione totale si verifica quando la società scissa assegna l’intero suo patrimonio a due o più beneficiarie.
La scissione parziale si verifica, invece, quando la società scissa assegna parte del suo patrimonio ad una o più società beneficiarie.
La scissione può, inoltre, essere in senso stretto o per incorporazione. La scissione in senso stretto si verifica se le società beneficiarie sono di nuova costituzione; quella per incorporazione se le società beneficiarie sono preesistenti.
L’effetto della scissione che le azioni o le quote delle società beneficiarie sono assegnate non alla società scissa ma ai suoi soci.
Alla scissione, come alle altre operazioni straordinarie sul capitale sociale, si applica il principio di continuità, In virtù del quale la società resta la stessa, mutando semplicemente la sua veste giuridica.
Ciò comporta, dal punto di vista pratico, che laddove nel patrimonio della società scissa vi siano dei beni immobili (v. Beni immobili) non si pongono i problemi relativi alle menzioni urbanistiche (obbligatorie in caso di trasferimento), nè di trascrizione, né quelli relativi ai beni culturali, in quanto non si verifica trasferimento di patrimonio da una società all’altra, ma è la medesima società che cambia il proprio assetto organizzativo.
Con riferimento al capitale nella scissione, non è necessario che la somma dei capitali sociali delle società risultanti dalla scissione sia pari al capitale sociale della società presistente, ovvero della scissa.
La scissione, come tutte le operazioni straordinarie sul capitale, può comportare una modifica del capitale sociale.
In tal caso, a seconda della modifica determinatasi, si applicherà, oltre alla disciplina della scissione, anche la disciplina della modifica sul capitale è intervenuta.
Se l’operazione di scissione comporta, al contempo, anche una trasformazione (nel caso, per esempio, in cui una S.p.A. si scinda in una S.r.l e in una S.n.c.) si applicherà tanto la disciplina della scissione quanto quella della trasformazione (v. Trasformazione).
Laddove la scissione intervenga tra società ed enti causalmente diversi (per esempio in consorzi) si applicherà la disciplina della scissione e quella della trasformazione, mani limiti in cui è consentita la trasformazione.
La scissione è un’operazione societaria procedimentalizzata che consta di tre fasi:
– Progetto di scissione
– Decisione di scissione
– Atto di scissione
La legge prevede che all’operazione di scissione i creditori possono opporsi.
La scissione determina, infatti, la separazione del patrimonio della società scissa per cui può comportare un pregiudizio per i creditori della medesima e delle beneficiarie preesistenti.
Pertanto si individua la possibilità di proporre opposizione quale tutela dei creditori.
Giurisprudenza
In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace.
La scissione c.d. negativa, che si realizza ove il valore reale del patrimonio assegnato alla beneficiaria sia negativo, non è consentita poiché non lascia sussistere alcun rapporto di cambio, con conseguente impossibilità di distribuzione di azioni. Tuttavia, dopo il decorso del termine previsto per l’opposizione dei creditori e dopo l’iscrizione dell’atto di scissione nel registro imprese, l’invalidità della scissione non può essere pronunciata.