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Scomparsa

Riferimenti normativi

Articolo 48 del Codice Civile

Disciplina

La scomparsa è un istituto dedicato alla nomina di un curatore dello scomparso, allorché questo non sia più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie.

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Il fondamento dell’istituto è da rinvenirsi nell’esigenza di conservare e gestire il patrimonio dello scomparso sino al suo ritorno.

La dichiarazione di scomparsa viene resa con decreto dal Tribunale su ricorso di uno dei soggetti interessati, di uno dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, allorché ricorrano due presupposti:

  1. la persona non sia più comparsa nel suo ultimo domicilio o nell’ultima residenza;
  2. la persona non abbia più fatto avere sue notizie per un periodo di tempo apprezzabile.

Al termine del procedimento, il Tribunale può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare i provvedimenti che ritiene necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso.

Qualora la persona dichiarata scomparsa ritorni gli effetti della dichiarazione cessano di avere efficacia, senza la necessità di una nuova pronuncia giudiziale.

Giurisprudenza

La Cassazione ha statuito che la scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore, non implica di per sè che il debitore dello scomparso debba eseguire od offrire la prestazione dovuta al curatore predetto: invero, la scomparsa non incide sulla capacità o sullo “status” del soggetto (a differenza di quanto si verifica nelle ipotesi di assenza o di morte presunta), mentre è onere del curatore dare notizia della nomina ricevuta, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento.

Il curatore dello scomparso, inoltre, secondo altra pronuncia giurisprudenziale, in quanto abilitato alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non “iure proprio” ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione sia di ostacolo la mancata prova dell’esistenza in vita del pensionato ai sensi dell’art. 69 c.c. essendo tale norma inapplicabile alla specie per l’indubitabile anteriorità dell’insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare. È legittimo il provvedimento del giudice col quale viene autorizzato il coniuge, in veste di curatore speciale, ad incassare i ratei pensionistici dello scomparso fino alla avvenuta dichiarazione di assenza.

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