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Scrittura privata

Riferimenti normativi

Articoli 2702 e ss. Del Codice Civile

La scrittura privata è un documento redatto in forma scritta la cui paternità può essere ascritta a una o più persone, che non necessariamente ne hanno provveduto alla stesura.

Essa contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti suoi autori, con la quale manifestano una determinata volontà.

Ciò che attribuisce valore alla scrittura è la sottoscrizione della stessa dal suo autore o dai suoi autori.

La scrittura privata è, dunque, un atto sottoscritto da una o più parti che assume un particolare valore legale giacchè fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

L’efficacia probatoria tuttavia rende necessario verificare la veridicità della sottoscrizione.

Bisogna accertare la veridicità della sottoscrizione della dichiarazione per attribuire forza di prova alla scrittura privata.

L’autenticità delle firme può avvenire in tre modi:

  • con l’autenticazione, mediante accertamento dell’identità dei sottoscrittori da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale che attesti l’autenticità della firma apposta in sua presenza (scrittura autenticata) (v. Scrittura autenticata);
  • quando avviene il riconoscimento del soggetto contro il quale si oppone la scrittura, espressamente se costui riconosce di averla sottoscritta oppure tacitamente (scrittura riconosciuta);
  • mediante accertamento giudiziale, quando il soggetto contro il quale si oppone la scrittura non ne riconosce la sottoscrizione e si chieda al giudice di verificarne l’autenticità (scrittura verificata).

La data di stesura della scrittura privata è importante per l’applicazione di alcune regole e soprattutto per gli effetti della scrittura nei confronti dei terzi.

In particolare, si rende opportuno valutare la data della scrittura rispetto all’avvenimento di certi fatti (anteriormente o posteriormente).

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

La scrittura privata ha data certa quando è autenticata (v. Scrittura privata autenticata).

Quando non lo è, la data è certa in quattro momenti temporali distinti:

  • quando viene registrata ai fini fiscali
  • a partire dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del soggetto o di uno dei soggetti che l’hanno sottoscritta
  • dal giorno in cui il suo contenuto viene riprodotto in un atto pubblico
  • dal giorno in cui si verifica un fatto che determina con certezza l’anteriorità della scrittura

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