(v. Crisi Matrimoniale e Familiare)
Riferimenti normativi
Articoli 150 e ss. del Codice Civile
Dicsciplina
Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
La separazione, quindi, è una situazione temporanea che però incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio.
Intervenuta la separazione, infatti, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.
La SEPARAZIONE può essere:
- LEGALE:
Si ha nel momento in cui si chiede l’intervento di un giudice (oppure si ricorre alla negoziazione assistita da avvocato o alla dichiarazione di fronte al Sindaco).
Può essere:
- CONSENSUALE
- GIUDIZIALE
- DI FATTO:
Non comporta l’intervento di un giudice.
SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione consensuale si ha quando vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione.
Con l’introduzione del D.L. 132/2014 convertito nella legge 162/2014, se vi è accordo, i coniugi possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita da un avvocato o effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile.
In alternativa è sempre possibile rivolgersi al Tribunale: in tal caso è necessario che l’accordo sia omologato da un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo aver tentato di conciliarli.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
La separazione giudiziale è l’altra forma di separazione legale cui si ricorre ogni volta in cui non si raggiunge un accordo tra i coniugi.
Essa si sostanzia in una causa che si conclude con una sentenza a seguito dello svolgimento di un procedimento promosso da uno solo dei coniugi (assistito necessariamente da un difensore) quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile (normalmente per entrambi i coniugi, ma è sufficiente che sia diventata tale anche solamente per uno di essi) o tale da arrecare pregiudizi alla prole.
In qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale.
SEPARAZIONE DI FATTO
Il nostro legislatore si occupa unicamente della separazione legale.
Si può avere, tuttavia, anche una separazione di fatto, cioè l’interruzione della convivenza coniugale voluta ed attuata dalle parti, in via di fatto, non per cause indipendenti dalla volontà dei coniugi (lontananza a causa di lavoro, degenza in ospedale ecc.), bensì sulla base di un accordo informale dei coniugi, o per il rifiuto di uno di essi a proseguire la vita in comune, o semplicemente perché marito e moglie seguono il proprio destino disinteressandosi l’uno dell’altra.
La separazione di fatto non determina conseguenze giuridiche automatiche e quindi ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza.
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, di fronte a violazioni particolarmente gravi rispetto agli obblighi coniugali, spetta a colui che compie tali violazioni dimostrare l’assenza del nesso causale con la separazione e in particolare il fatto che prima dei comportamenti censurati si fosse verificata un’irreversibile crisi coniugale.
In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa, secondo la giurisprudenza, in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
L’abbandono della casa familiare costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.