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Separazione dei coniugi e diritti successori

(v. anche Separazione dei coniugi)

Riferimenti normativi

Articoli 150 e ss., 540, 581 e ss. del Codice Civile

Nel nostro ordinamento il coniuge superstite è il più tutelato tra tutti i chiamati all’eredità.

A seguito della riforma del diritto di famiglia il legislatore ha riconosciuto al coniuge superstite una posizione privilegiata rispetto agli altri legittimari.

Al coniuge superstite è assegnato a titolo di successione legittima:

  • una quota ereditaria mai inferiore ad un terzo del patrimonio e
  • ad esso aspettano automaticamente (anche contro la volontà del defunto) i diritti di  abitazione e di uso dei mobili della casa familiare.

Quando tra i coniugi si apre una crisi matrimoniale le disposizioni sul diritto di successione cambiano a seconda che la coppia abbia disposto la separazione o il divorzio.

La separazione personale dei coniugi (v. Separazione) è un istituto di carattere tendenzialmente transitorio, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello “psicologico”.

Pur non essendovi alcun divieto al mantenimento della condizione di “separati”, il rapporto di regola evolve:

  • nella riconciliazione tra le parti
  • nella constatazione dell’irreversibilità della crisi, con la possibilità di addivenire alla sentenza di divorzio.

La separazione può essere:

  • Di fatto, quando i coniugi si separano senza un intervento giudiziale;
  • Consensuale, in accordo tra i coniugi;
  • Giudiziale, disposta dal giudice.

Questa distinzione non rileva ai fini successori.

L’operatività della separazione personale dei coniugi si ha dal momento del passaggio in giudicato della sentenza del giudice in caso di separazione giudiziale o dall’omologa del provvedimento in caso di separazione consensuale.

Ai fini successori, rileva la distinzione tra:

  • SEPARAZIONE CON ADDEBITO
  • SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO

L’ADDEBITO comporta la cd. separazione con colpa: il giudice dichiara che la causa della cessazione del matrimonio è da attribuirsi a uno dei due coniugi per aver questi violato gli obblighi matrimoniali.

L’addebito è una dichiarazione di responsabilità che pronuncia il giudice nella sentenza emessa al termine del giudizio di separazione.

La dichiarazione di addebito della separazione può aversi SOLO se la coppia ricorre alla SEPARAZIONE GIUDIZIALE, decidendo di separarsi in tribunale facendosi l’un l’altro causa.

Laddove, invece, la coppia si metta d’accordo e raggiunga un’intesa su tutti gli elementi della separazione, si avrà la separazione consensuale e non verrà mai dichiarato l’addebito.

Dunque, quando l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l’altro coniuge può chiedere la separazione con addebito.

Il diritto all’eredità cambia in base alla presenza o meno della colpa in capo al coniuge superstite:

  • quando non ha alcuna colpa della separazione, cd. separazione senza addebito, il diritto all’eredità resta inalterato.
  • quando ha colpa della separazione, c.d. separazione con addebito, egli non ha nessun diritto alla successione.

Nel caso di SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO:

La regola generale è che il coniuge superstite mantenga i diritti acquisiti con il matrimonio anche in caso di separazione, laddove la stessa non sia a lui imputabile.

Il coniuge separato senza addebito ha diritto all’eredità.

La sua posizione è quasi totalmente equiparabile a quella del coniuge non separato.

Al coniuge separato senza addebito spettano i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Al coniuge separato senza addebito ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex defunto, anche se ha rifiutato l’eredità.

Invece in nessun caso l’ex coniuge superstite ha diritto al TFR.

Dunque, quando i coniugi procedono alla separazione, sia in caso di separazione giudiziale che consensuale, purchè senza addebito, mantengono gli stessi diritti maturati con il matrimonio.

Se uno dei coniugi muore, senza aver fatto testamento, l’altro mantiene la quota di eredità che gli spetta per legge.

Se il coniuge defunto ha predisposto un testamento escludendo dall’eredità il coniuge superstite (per esempio nominando erede qualcun altro, anche un nuovo compagno) o lasciandogli una parte del patrimonio inferiore al minimo garantito per legge, il coniuge separato, conservando la sua qualità di legittimario, ha diritto ad ottenere la sua quota di riserva, anche se ciò va contro la volontà del defunto, mediante l’esperimento dell’azione di riduzione.

Nel caso di SEPARAZIONE CON ADDEBITO:

Questa regola generale – in virtù della quale i diritti successori sopravvivono alla separazione purchè senza addebito – subisce una deroga nel caso in cui la separazione personale non sia stata pronunciata con il pieno accordo dei coniugi perché provocata da fatti e colpe imputabili solamente ad uno dei due o ad entrambi.

Il coniuge separato cui sia stata imputata la separazione (dunque separato con addebito) non gode di alcun diritto sulla successione.

Ma questo principio subisce un’eccezione: se il coniuge superstite al momento della separazione si trovava in stato di bisogno tale da giustificare la percezione degli alimenti dall’ex coniuge defunto pur avendo la colpa, ha diritto ad un assegno vitalizio a carico degli eredi (commisurato alla consistenza del patrimonio ereditario, al numero ed alla qualità degli eredi).

Al coniuge separato con addebito non spettano i diritti di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Al coniuge separato con addebito spetta la pensione di reversibilità SOLO SE gli è stato riconosciuto dal giudice il diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto e persista lo stato di bisogno.

Ad esso non spetta il TFR.

Giurisprudenza

Al coniuge, che agisca per far valere i propri diritti successori, spetta, secondo la Cassazione, in applicazione dei principi generali sull’onere della prova, di dimostrare la celebrazione del matrimonio, e non anche il fatto della mancanza di una separazione per colpa o con addebito, la dimostrazione della cui ricorrenza resta a carico di chi invochi la separazione medesima per sostenere la sopravvenuta caducazione o limitazione di detti diritti (ai sensi, dell’art. 585 c.c., rispettivamente, nel testo in vigore prima e dopo la riforma del diritto di famiglia).

I diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. (v. Abitazione e uso del coniuge superstite) riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del “de cuius”, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.

Esempio

Paolo e Chiara sono coniugati.

Ad un certo punto interviene tra loro una crisi matrimoniale tale da indurre la coppia a rivolgersi al giudice per far dichiarare la separazione.

Chiara adduce come motivazione il vizio del gioco del marito.

Il giudice individua tale atteggiamento come giustificativo dell’addebito a carico di Paolo e dichiara la separazione dei coniugi con addebito a suo carico.

Paolo, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, perde i diritti successori nei confronti della moglie.

IN CONCLUSIONE

In caso di separazione senza addebito, il coniuge superstite conserva invariati i diritti successori.

In caso di separazione con addebito, il coniuge perde i diritti successori.

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