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Separazione (Effetti)

(v. Separazione)

Effetti della separazione

Con la separazione personale dei coniugi (sia essa giudiziale o consensuale) cessano per entrambi i coniugi l’obbligo di convivenza e l’obbligo di assistenza in tutte le forme che presuppongono la convivenza.


Dal momento che il vincolo coniugale non si scioglie, tuttavia, continuano a sussistere alcuni doveri nascenti dal matrimonio.


Nel caso in cui vi sia un coniuge economicamente debole, che versi in stato di bisogno, il dovere di assistenza materiale si trasforma nel suo diritto a ricevere un contributo al mantenimento, solitamente come assegno mensile.

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli i doveri di ciascun coniuge rimangono invariati.
I figli, in caso di separazione, hanno, infatti, il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (i nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Quanto ai diritti di successione di un coniuge nei confronti dell’altro rimangono invariati, sino all’eventuale divorzio, a meno che non sia intervenuta separazione con addebito, nel qual caso il coniuge a carico del quale è stato posto l’addebito non ha diritti successori nei confronti del patrimonio dell’altro (salvo un assegno vitalizio a carico degli eredi, legatari e donatari, se già godeva degli alimenti).

Malgrado la separazione, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al trattamento di fine rapporto (TFR) ed alla indennità di mancato preavviso.

Con la separazione si determina lo scioglimento della comunione legale, se è stata scelta come regime patrimoniale della famiglia e, di conseguenza, dopo la separazione, ogni acquisto rimarrà ricompreso esclusivamente nel patrimonio del coniuge che lo ha effettuato, senza giovare all’altro. 

Su questo tema è da ultimo intervenuta la legge sul “divorzio breve”: mentre in precedenza lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi si realizzava solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ora (dal 26 maggio 2015) viene anticipato al momento in cui, nella separazione giudiziale, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.


Viene meno la presunzione di paternità. 

Giurisprudenza

L’assegno di mantenimento versato al figlio deve garantire il tenore di vita da questi goduto prima della separazione dei propri genitori, mentre quello divorzile all’ex coniuge economicamente più debole deve assicurare un contributo compensativo-perequativo per il dimostrato sacrificio rispetto alle proprie aspirazioni e prospettive economiche fatto in ragione della conduzione della vita familiare e della costituzione del patrimonio della famiglia. A fornire questa precisazione è la Cassazione per la quale, dunque, per i figli resiste il principio del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio dei genitori.

Deve ritenersi, secondo la giurisprudenza, che la pensione di reversibilità spetti al coniuge separato con addebito a prescindere dalla vivenza a carico al momento del decesso dell’ex coniuge e senza che rilevi lo stato di bisogno e l’attribuzione di un assegno di mantenimento o alimentare a carico del defunto titolare del trattamento previdenziale.

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