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Sepolcro

Riferimenti normativi

D.P.R. 285/1990

Il diritto al sepolcro è un istituto giuridico complesso che trova regolamentazione solo in norme pubblicistiche.

La disciplina si interessa però, appunto, solo dei profili pubblicistici (provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dei sepolcri).

Dal punto di vista privatistico, l’istituto è privo di disciplina ed è regolamentato esclusivamente dalle consuetudini.

Il diritto sepolcro comprende più diritti.

In primo luogo, esso comprende il diritto alla cappella funeraria in quanto edificio realizzato su suolo demaniale in virtù di provvedimento amministrativo.

Tale diritto è liberamente trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa, salvo divieto di trasferibilità previsto nella concessione amministrativa.

Per quanto attiene poi all’edificio della cappella funeraria, la disposizione testamentaria con cui si provvede alla sua manutenzione, senza alcuna modalità integrativa relativa alla celebrazione di riti di suffragio e di devozione, non ha fine di culto o di religione e non può, perciò, venire considerata alla stregua di una disposizione a favore dell’anima, ovvero un’attribuzione a suffragio dell’anima.

Il diritto al sepolcro vero e proprio si distingue in diritto al sepolcro primario e diritto al sepolcro secondario.

Il diritto al sepolcro primario rappresenta il diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un determinato sepolcro.

Trattasi di un diritto patrimoniale.

Si distingue, a sua volta, in diritto al sepolcro familiare e diritto al sepolcro ereditario.

Il diritto al sepolcro familiare comporta che il fondatore lo destini alla sua morte ai suoi familiari che avranno, quindi, indirizzo ad essere seppelliti in quel sepolcro, seppur non eredi del fondatore.

Nel caso del sepolcro familiare, il singolo familiare ne può disporre autonomamente  prescindendo dal consenso degli altri titolari.

Il diritto al sepolcro non è trasmissibile; esso si acquista come diritto proprio e non come diritto ereditario; è rinunciabile.

Il diritto al sepolcro ereditario comporta che il fondatore attribuisca il diritto al sepolcro ai suoi eredi, anche non familiari.

Esso è liberamente disponibile negli eredi, in quanto diritto patrimoniale ed è trasmissibile anche a terzi.Il diritto al sepolcro familiare si trasforma in diritto al sepolcro ereditario quando muoiono tutti i familiari del fondatore. In tal caso, passerà agli eredi dell’ultima familiare superstite.Il diritto al sepolcro secondario integra, invece, il diritto di accedere al sepolcro per onorare i defunti, nonché il diritto di opporsi ad atti che ne possano turbare il decoro.

Esso  può essere esercitato fin quando permane la sepoltura e non è trasmissibile.

Rientra nell’ampio concetto di diritto al sepolcro anche il diritto all’intestazione del sepolcro, ovvero il diritto del fondatore ad apporre il proprio nome sul sepolcro.Rientra, infine, nel generale concetto di sepolcro il diritto alla scelta del luogo di sepoltura, il quale spetta in primo luogo al soggetto interessato ed, in secondo luogo, ai più prossimi congiunti.

Giurisprudenza

In tema di diritto di sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cd. diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest’ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l’ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto “de quo”, che restano libere e riservate all’autonomia privata.

Nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, dall’originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre nel sepolcro gentilizio o familiare lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall’atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imperscrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l’ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa.

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