Riferimenti normativi
Articolo 2812 del Codice Civile
Il diritti di sequela indica la facoltà attribuita al titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, servitù, pegno, ipoteca ecc.) di far valere il proprio diritto anche se il bene che ne è oggetto è in possesso di altri.
In particolare il titolare di un diritto reale di garanzia (v. Pegno e Ipoteca) ha il diritto di espropriare il bene (v. Bene) e di soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla sua vendita (v. Compravendita), anche se la proprietà del bene gravato da pegno o ipoteca nel frattempo è passata ad altri.