Riferimenti normativi
Articoli 2247 e ss. del Codice Civile
Si distinguono le società di persone e le società di capitali.
Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).
Esistono:
la società semplice (S.s.) (v. Società semplice);
la società in nome collettivo (S.n.c.) (v. Società in nome collettivo);
la società in accomandita semplice (S.a.s.) (v. Società in accomandita semplice).
Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci.
I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).
Esistono:
le società per azioni (S.p.A.) (v. Società per azioni);
le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) (v. Società in accomandita per azioni);
le società a responsabilità limitata (S.r.l.) (v. Società a responsabilità limitata);
le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.).
Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. i debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).
Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi (v. Consorzi), anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La personalità giuridica si acquista con l’iscrizione da parte del notaio dell’atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.
Le società di persone, pertanto, sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta (in base alla quale non esiste una netta separazione tra patrimonio della società e patrimonio dei singoli soci).
Tale connotazione comporta che i soci, di regola, sono illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società assunte nei confronti dei terzi.
La responsabilità patrimoniale in questione, tuttavia, è di tipo sussidiario poiché entra in gioco solo se il patrimonio sociale e insufficiente a pagare i creditori della società.
Nelle società semplici, inoltre, è previsto che i creditori particolari dei singoli soci hanno diritto di ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio debitore.
Un’eccezione al normale regime patrimoniale dei soci, è prevista dalla legge per le società in accomandita semplice (s.a.s.).
In tale caso i soci accomandanti di una società in accomandita semplice non rispondono dei debiti societari, e ciò avviene anche in considerazione della circostanza che la gestione della società è nelle mani del socio (o dei soci) accomandatari.
In tali tipi sociali è prevalente l’elemento personale, il cosiddetto intuitu personae, invece irrilevante nelle società di capitali.
Le società di capitali si contraddistinguono per la c.d. “autonomia patrimoniale perfetta” (netta separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei singoli soci).
Ciò comporta, in primo luogo, che i creditori particolari dei soci non hanno titolo per pretendere la liquidazione, da parte della società, della quota sociale del proprio debitore personale.
L’elevato grado di autonomia, inoltre, è evidenziato dalla regola generale in base alla quale i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita.
Questo principio generale, però, conosce delle eccezioni.
Il socio accomandatario di una società in accomandita per azioni, innanzitutto, risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni sorte nel periodo in cui svolgeva le funzioni di amministratore.
Parimenti è soggetto a responsabilità personale il socio unico di una S.r.l. o di una S.p.A., ove non abbia adempiuto agli obblighi pubblicitari e/o a quelli relativi ai conferimenti in denaro connessi a tale specifica situazione.
Connessa al tipo di regime ed al grado di autonomia patrimoniale è l’attribuzione o meno della personalità giuridica.
L’ordinamento, infatti, riconosce la personalità giuridica alle sole società di capitali, mentre alle società di persone è garantita esclusivamente la “soggettività giuridica”.
Ciò significa che queste ultime, anche se non possono essere considerate, “persone giuridiche” a tutti gli effetti, sono pur sempre “soggetti di diritto”, ossia autonomi centri d’imputazione d’interessi giuridicamente tutelati, in quanto si presentano come soggetti distinti dai soci, titolari di propri rapporti giuridici e di propri patrimoni.
Oltre al differente regime dell’autonomia patrimoniale le società di persone e quelle di capitali differiscono sull’amministrazione della società, che nelle prime spetta agli stessi soci, mentre nelle società di capitali tale compito è affidato ad organi a ciò preposti (consiglio di Amministrazione, Direttore generale).
Allo stesso modo il controllo sulla gestione sociale è affidato ai medesimi soci nelle società di persone mentre nelle società di capitali è affidato agli organi di revisione o al collegio sindacale.
Ulteriore differenza va rilevata a proposito dell’eventuale modificazione del contratto sociale che nelle società di persone è possibile soltanto con il consenso unanime dei soci, mentre nelle società di capitali può essere deliberato a maggioranza.
Nel corso degli ultimi decenni, la normativa nel settore del diritto societario ha subito notevoli e importanti modifiche.
Quest’ultime hanno introdotto alcune particolari tipologie di società. La prima di queste che merita di essere menzionata è la società a responsabilità limitata c.d. unipersonale.
Con il D.Lgs. n. 88/1993, che ha contemplato tale figura, è stata ammessa la costituzione di una società da parte di un solo soggetto, il quale manifesta la sua volontà in tal senso tramite un atto unilaterale.
Altra tipologia speciale sono le società tra professionisti (v. Società tra professionisti), enti fondati da due o più persone iscritte ad uno degli albi previsti dall’ordinamento italiano, in base a uno qualunque dei tipi legali relativi alle società di persone, di capitali o perfino cooperative.