Riferimenti normativi
Articoli 2313 e ss. del Codice Civile
La società in accomandita semplice è una particolare forma di società di persone (v. Società – Classificazioni).
Ha la sua peculiarità principale nella presenza di due diverse categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti.
La ragione sociale dovrà contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari (ovvero, di quelli cui spetta l’amministrazione societaria) e l’indicazione che si tratta di una S.a.s..
La presenza di due diverse categorie di soci rappresenta la caratteristica fondamentale della S.a.s.
Da un lato, vi sono gli accomandatari, cui spetta l’amministrazione della società in via esclusiva e, dunque, la gestione della società.
Gli accomandatari hanno una responsabilità di tipo illimitato e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali, essendo sostanzialmente assimilabili ai soci della società in nome collettivo (S.n.c.) (v. Società in nome collettivo);
Dall’altro, vi sono gli accomandanti, ai quali non spetta l’amministrazione.
Questi rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita (fanno eccezioni alcuni casi particolari previsti dalla legge).
Inoltre, laddove il socio accomandante presti il consenso affinchè il proprio nome sia compreso nella ragione sociale, risponderà dinanzi ai terzi non limitatamente alla propria quota sociale, ma in maniera illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, esattamente come avviene con i soci accomandatari.
L’amministrazione della società in accomandita semplice spetta ai soli soci accomandatari.
I soci accomandanti, invece, sono privi di ogni potere.
Non possono, pertanto, compiere degli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria, e non possono nemmeno negoziare e concludere affari in nome della società (tranne, ovviamente, nell’ipotesi in cui i soci accomandatari attribuiscano loro delle procure speciali, limitate a singoli affari).
Nel caso in cui il socio accomandante contravvenga a tale divieto, svolgendo di fatto delle operazioni di amministrazione e di gestione societaria, risponderà in maniera illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
L’accomandante può inoltre andare incontro, in tal caso, all’esclusione dalla compagine societaria.
I soci accomandanti possono comunque essere coinvolti nella vita societaria.
Essi possono, infatti, prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori.
Nel caso in cui l’atto costitutivo lo consenta, possono altresì fornire autorizzazioni e pareri per poter compiere determinate operazioni ed atti di ispezione e di sorveglianza.
Inoltre, i soci accomandanti hanno sempre diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza.
Hanno poi sempre il diritto a consultare i libri sociali e gli altri documenti della società.
Si evidenzia – inoltre – che nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo della società in accomandita semplice non preveda diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca è necessario il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale.
Per quanto poi concerne la circolazione della partecipazione del socio accomandante, questa può essere liberamente ceduta. La cessione può essere realizzata con effetti verso la società solo – salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente – con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza. La quota di partecipazione del socio accomandante è altresì trasmissibile per causa di morte.
La società in accomandita semplice si scioglie per le stesse cause previste per per la società in nome collettivo.
Inoltre, si può sciogliere per mancanza di soci accomandatari o di soci accomandanti, se nel termine di sei mesi non si ricostituisce la pluralità di categorie di soci.
Fino a quando la società in accomandita semplice non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 2297, con richiamo alla normativa della società semplice.
Tuttavia, per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell’articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.
Il richiamo all’art. 2312 c.c. è riconducibile alle vicende della cancellazione societaria, stabilendo che i creditori che non siano stati soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, nell’ipotesi in cui il mancato pagamento sia dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.