Accedi

Società per azioni

Riferimenti normativi

Articoli 2325 e ss. del Codice Civile

La società per azioni (S.p.a) è la forma più importante tra le società di capitali (v. Società – Tipologie e Classificazioni).

I caratteri che contraddistinguono la società per azioni sono:

– la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, considerato che delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (la c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”);

– le azioni (v. Azioni) quale strumento di partecipazione dei soci (o quota) (v. Quote di S.r.l.);

– il capitale sociale (v. Capitale sociale) non inferiore a 50.000 euro.

La costituzione della società per azioni avviene all’interno di un procedimento che risulta essere più complesso di quello previsto per le società di persone.

La costituzione della s.p.a. prevede, in primo luogo, la stipula dell’atto costitutivo, con sottoscrizione dell’intero capitale sociale e con il rispetto delle disposizioni in materia di conferimenti.

Viene, inoltre, resa necessaria la sussistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni che sono richieste dalle leggi speciali, in riferimento al suo particolare oggetto.

Segue la necessaria iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese (che riveste funzione costitutiva).

L’iscrizione nel Registro delle Imprese è, infatti, l’elemento che completa la fattispecie costitutiva della s.p.a. La pubblicità dell’iscrizione riveste efficacia costitutiva, perché solamente a questo punto la società acquisisce la personalità giuridica.

La s.p.a. si costituisce sia per contratto (v. Contratto) che per atto unilaterale. Essa deve costituirsi per atto pubblico a pena di nullità.

L’atto costitutivo della società per azioni consta, in realtà, di due documenti separati, ma connessi, quali:

– l’atto costitutivo, ove si manifesta la volontà delle parti di costituire la società e di eseguire i conferimenti;

– lo statuto, nel quale sono previste le norme per l’organizzazione e per il funzionamento della società.

La stipula dell’atto costitutivo potrà avvenire in modo:

– simultaneo, attraverso la comparizione delle parti davanti al notaio, per la redazione dell’atto pubblico;

– successivo o per pubblica sottoscrizione, al termine di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.

L’atto costitutivo deve indicare: il cognome e il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede; la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; l’attività che costituisce l’oggetto sociale; l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra di essi hanno la rappresentanza della società; il numero dei componenti il collegio sindacale; la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; la durata della società, ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Affinché la costituzione sia valida è necessario che il capitale sociale sia sottoscritto per intero; che il 25% dei conferimenti in denaro siano versati presso un istituto di credito; che i conferimenti in natura siano integralmente liberati; che sussistano le autorizzazioni e le condizioni richieste dalle leggi speciali; che l’omologazione sia sottoposta a controllo giudiziario e che vi sia l’iscrizione nel registro delle imprese.

La nullità della società, tuttavia, può essere dichiarata solo se l’oggetto sociale sia illecito, l’atto costitutivo non sia stipulato nella forma dell’atto pubblico o in esso manchino i necessari riferimenti alla denominazione sociale, ai conferimenti e all’ammontare del capitale sociale, all’oggetto sociale.

Dopo il momento dell’iscrizione sul Registro delle imprese, la nullità della società è pronunciabile solamente nei casi che sono tassativamente indicati dalla legge, ovvero per:

– mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico;

– illiceità dell’oggetto sociale;

– mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione su denominazione sociale, conferimenti, importo capitale sottoscritto, oggetto sociale.

In questi casi, chiunque ne abbia interesse può fare domanda al Tribunale competente per poter far dichiarare la nullità della società.

I patti parasociali (v. Patti parasociali) sono accordi che di norma si accompagnano alla stipula dell’atto costitutivo, pur avendo caratteri di autonomia e di separazione rispetto ad esso.

La funzione dei patti parasociali è quella di disciplinare l’atteggiamento dei soci, interno alla società. Essi hanno efficacia solo tra le parti, non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa durata, anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano previsto un termine maggiore.

Il diritto di recesso del socio dalla società per azioni può essere esercitato mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera. Le azioni relative devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato (o se viene esercitato è inefficace) se la società, entro 90 giorni, revoca la delibera di cui si tratta, o dispone lo scioglimento societario.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio che esercita il recesso viene determinato gli amministratori, cui spetterà il compito di sentire il parere del collegio sindacale e il soggetto che è incaricato di effettuare le attività di revisione legale dei conti. Si dovrà tenere in considerazione il patrimonio della società, le prospettive reddituali della stessa e l’eventuale valore di mercato delle azioni.

Le azioni del socio che esercita il recesso sono offerte prima di tutto in opzione agli altri azionisti, e ai possessori di obbligazioni convertibili.

Nell’ipotesi di mancato acquisto, in tutto o in parte, possono essere offerti a terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, sono rimborsate con acquisto da parte della società, con uso di riserve disponibili, anche in deroga alla disciplina prevista per le zioni proprie.

Quanto ai diritti ed obblighi dei soci, i primi possono individuarsi in:

– diritti patrimoniali, come il diritto agli utili, alla quota di liquidazione, e il diritto di opzione;

– diritti amministrativi, come il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnare le delibere assembleari.

I principali obblighi dei soci fanno invece riferimento all’esecuzione dei conferimenti e all’esecuzione delle prestazioni accessorie.

Per quanto invece riguarda lo status di socio, questo può cessare per:

– volontà della società;

– decisione del socio;

– volontà di terzi.

Quanto alla struttura organizzativa delle società per azioni, essa ricalca quella tipica di tutte le società di capitali: l’assemblea dei soci; organo amministrativo ed organo di controllo.

L’assemblea dei soci è un organo deliberativo interno della società, che rappresenta la riunione dei soci, dai quali si manifesta una volontà verso l’esterno.

In tal senso, è possibile distinguere diverse tipologie di assemblea, sulla base di:

– composizione, con distinzione tra assemblea generale, alla quale intervengono tutti i soci, e assemblea speciale, dove intervengono solo alcune categorie di azionisti (si pensi agli azionisti di azioni privilegiate);

– oggetto della delibera, con distinzione tra assemblea ordinaria, convocata almeno una volta all’anno e che può deliberare sulla gestione normale della società, e assemblea straordinaria, che delibera su particolari argomenti come le modificazioni dell’atto costitutivo, la nomina o la sostituzione dei liquidatori, i suoi poteri.

Per poter regolarmente costituire l’assemblea, la legge prevede il rispetto di determinati quorum, ovvero la partecipazione di tanti soci che rappresentino determinate quote del capitale sociale. In ogni caso, alle assemblee potranno partecipare solamente quei soci a cui sono attribuiti dei diritti di voto.

Nell’ipotesi in cui l’assemblea sia regolarmente costituita, si potrà procedere con la discussione dell’ordine del giorno. Dopo la discussione, si passa alla votazione e, dunque, alle relative delibere.

La delibera che è stata apportata con il voto determinante di colui che per oggetto di discussione è in conflitto di interessi con la società, è annullabile qualora ne derivi un pregiudizio, anche solo potenziale.

L’amministrazione della s.p.a. può essere organizzata secondo vari modelli.

Il sistema tradizionale, per esempio, prevede che gli organi della s.p.a. siano l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, e un revisore legale o una società di revisione legale esterni.

Il sistema dualistico prevede invece un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza mentre il sistema monistico prevede un consiglio di amministrazione e un comitato di controllo.

In ogni caso, gli amministratori sono coloro che costituiscono l’organo di gestione della società, con varie funzioni fondamentali quali:

– deliberare sulla gestione sociale;

– convocare l’assemblea e stabilire l’ordine del giorno;

– redigere il bilancio annuale da presentare per l’approvazione in assemblea;

– curare la tenuta dei libri contabili;

– vigilare sul regolare andamento della gestione sociale;

– rappresentare la società nelle sue relazioni con i terzi e in giudizio;

– svolgere una relazione sull’attività societaria.

Quanto al controllo dei soci nella società per azioni, la funzione di controllo nelle s.p.a., nel sistema tradizionale, è affidata al collegio sindacale composto da tre o cinque membri effettivi, e due supplenti, nominati tra i soci o tra le persone estranee, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Nel sistema dualistico, invece, l’organo deputato è il consiglio di sorveglianza. Nel sistema monistico le funzioni di controllo sono svolte da un comitato per il controllo sulla gestione, che viene nominato all’interno dello stesso consiglio di amministrazione.

Corsi Correlati