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Società semplice

Riferimenti normativi

Articoli 2247 e ss. del Codice Civile

La società semplice rappresenta il prototipo normativo delle società di

persone (a cui appartengono anche snc e sas) (v. Società – Classificazioni e differenze).

Le società di persone si caratterizzano per il fatto che l’elemento personale è prevalente rispetto a quello patrimoniale ed i soci rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, eccezion fatta per i soci accomandanti delle s.a.s.

La società semplice costituisce la forma più elementare di società.

La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all’esercizio di attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:

• la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l’esercizio comune e concreto di attività economica;

• le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l’agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;

Alla forma della società semplice può ricorrersi, altresì, secondo l’opinione dominante, per l’attività di gestione di immobili, costituendosi, così la società semplice di mero godimento di immobili.

In quanto società di persone, è prevista la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.

Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili.

Essa si caratterizza, infatti, per  l’autonomia patrimoniale imperfetta per cui il patrimonio dei soci si confonde con quello della società. Nei rapporti interni la responsabilità illimitata è proporzionale alle partecipazioni; mentre nei rapporti esterni i soci sono responsabili in solido.

La responsabilità illimitata diviene concretamente operante dopo che i creditori sociali abbiano infruttuosamente escusso i beni sociali, e prima dell’esecuzione al fine di evitarla, ovvero a richiesta degli amministratori per evitare l’inadempimento.

L’articolo 2265 c.c. sancisce il divieto di patto leonino, per cui nessuno dei soci può essere escluso in assoluto dalla partecipazione.

Il divieto di patto leonino rappresenta, in realtà, un principio di carattere generale la cui violazione rappresenta causa di nullità del contratto di società.

Quanto alla forma dell’atto costitutivo, l’art 2251 c.c prevede che il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Il contratto di società può risultare, dunque, anche da comportamenti concludenti (in tal caso si parla di società di fatto), da accordo verbale, da semplice atto scritto O, infine, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La società semplice è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese.

Tale iscrizione a effetti di pubblicità legale.

Quanto all’atto costitutivo, la legge tace circa il suo contenuto, per cui si ritiene applicabile analogicamente l’articolo 2295 c.c. dettato in tema di società in nome collettivo,  salvo che con riferimento all’oggetto sociale (attività non commerciale) ed alla previsione del rendiconto anziché del bilancio.

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