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Società tra avvocati

Riferimenti normativi

Articolo 4 bis della L.n. 247/2012

L.n. 205/2017

È ammesso l’esercizio della professione forense in forma di società di persone, società di capitali, società cooperative.

La legge prevede che le società, in qualsiasi forma costituita, debbano inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”.

Esse vanno iscritte in apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società ove è disponibile la documentazione analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale.

E’ vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l’esclusione del socio;

I soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo ovvero professionisti iscritti in albi di altre professioni. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta deve procedere alla cancellazione dall’albo, salvo che la società non provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

E’ previsto, inoltre che, a maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati. I componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti (anche non avvocati) possono rivestire la carica di amministratori.

Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.

L’incarico può essere svolto solo da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta. I professionisti incaricati assicurano, per tutta la durata dell’incarico, la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

La società è obbligata a rispettare il codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

La società è, infine, tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11, L. n. 576/1980 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

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