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Società tra professionisti (STP)

Riferimenti normativi

L. n. 183/2011

La legge disciplina la costituzione di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.), secondo i modelli societari di cui al codice civile (società di persone, società di capitali, società cooperative).

Le società tra professionisti non costituiscono un tipo di società a sé stante.

Sono disciplinate dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con le eccezione delle norme introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.

Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, in coerenza con quello che prevede il codice civile, che ammette le società cooperative con tre soci, se sono persone fisiche.

Le società tra professionisti possono essere costituite anche nella forma di s.r.l. con capitale compreso inferiore a 10.000 euro (e anche di 1 euro), mentre non è possibile utilizzare la forma della s.r.l. semplificata, perché lo statuto standard previsto per questa forma di società non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti.

Il tipo sociale può essere scelto liberamente dai soci, tenendo presenti le conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, l’ammontare richiesto per il capitale sociale e le diverse regole sul funzionamento della società.

Tra le obbligazioni sociali rileva la responsabilità per le prestazioni professionali rese dalla società ai clienti.

Il rapporto d’opera professionale si instaura tra il cliente e la società, alla quale è conferito l’incarico professionale, anche se questo viene eseguito da uno o più soci professionisti, in modo che la responsabilità per la prestazione professionale ricada sulla società, e non sul singolo professionista.

Ciò è confermato dalla previsione dell’iscrizione della società tra professionisti all’ordine professionale, con assoggettamento al relativo regime disciplinare, dalla possibilità che sia la società a scegliere il professionista che eseguirà la prestazione, senza una specifica designazione da parte del cliente, e soprattutto dall’obbligo, previsto dalla legge a carico della società, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile che deriva dall’esercizio dell’attività professionale.

Nei tipi sociali con responsabilità illimitata dei soci (la società semplice, la s.n.c. e, per gli accomandatari, anche la s.a.s.), ogni socio risponderebbe personalmente, con il suo patrimonio, anche per le prestazioni professionali fornite dagli altri soci.

La denominazione sociale (o la ragione sociale), in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”.

Questa indicazione si aggiunge a quelle previste per il tipo sociale prescelto (per esempio s.n.c., s.r.l., etc.).

Nel caso della s.n.c. o della s.a.s., la regione sociale deve sempre contenere anche il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili.

Non è necessario indicare nella ragione sociale le attività professionali svolte dalla società.

La legge prevede che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il quale atto costitutivo preveda:

  • L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
  • L’oggetto sociale deve prevedere in modo esclusivo l’esercizio delle professioni protette.

Nel testo della norma manca un espresso riferimento all’oggetto sociale, ma è solo detto che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci e che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali, vale a dire società interprofessionali costituite da commercialisti, architetti, ecc.

L’oggetto sociale è, dunque, l’esercizio esclusivo delle attività professionali “protette”, sono escluse altre attività estranee.

L’eventuale conferimento in società di una “prestazione tecnica”(da parte di soci professionisti e non) non può essere dedotta nell’oggetto sociale in via autonoma, ma solo in funzione meramente strumentale e accessoria dell’attività professionale principale (diretta alla società e non al cliente).

La società tra professionisti è soggetta ad un duplice regime pubblicitario e precisamente:

– le regole del codice civile prevedono l’iscrizione nel Registro delle imprese che ha natura dichiarativa o costitutiva a seconda che si adotti il modello della società di persone o di capitali;

– l’art. 10, comma 7, L. n. 183/2011 prevede l’iscrizione all’ordine professionale ove la società ha sede ed è soggetta al rispettivo regime disciplinare, mentre l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo professionale è prevista solo dall’art. 8, D.M. n. 34/2013.

Le nuove società professionali sono formate da due tipi di soci:

1. il primo tipo, obbligatorio, è costituito esclusivamente dai professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni (commercialisti, architetti, ecc.). Possono essere soci anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di studio abilitante per l’esercizio della professione. I professionisti soci sono obbligati ad osservare il codice deontologico, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta;

2. il secondo tipo di soci è eventuale e può anche mancare. Si tratta di soci non professionisti che possono far parte della società sia come soci d’opera (ma solo per prestazioni tecniche), sia come soci di capitale. La legge nulla dice, ma è da ritenere che soci non professionisti possano essere anche soggetti diversi dalle persone fisiche (società, ecc.).

La legge dispone testualmente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Pare corretto concludere che le maggioranze richieste debbano aver riguardo solo ai soci professionisti che conferiscono l’attività e non ai soci professionisti tout court (sebbene professionista può anche non essere un socio d’opera ma conferire capitale, e non è pertanto obbligato a prestare la propria opera).

Il venir meno della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti costituisce causa di scioglimento della società.

Lo scioglimento non libera il professionista incaricato dall’obbligo di continuare l’attività informando il cliente che la società non può, tuttavia, assumere nuovi incarichi.

La norma prevede espressamente che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

È dubbio se il divieto valga per tutti o solo per i soci professionisti.

Per esigenze di tutela è preferibile la prima soluzione anche per la forte ragione che la limitazione del divieto per i soli professionisti non impedirebbe agli altri soci di privilegiare gli interessi dell’altra società da loro partecipata.

Sul conferimento la legge nulla dice, salvo indicare che anche soci non professionisti, entro certi limiti, possono conferire prestazioni tecniche o di capitale.

Il professionista potrà, invece, conferire sia capitale (divenendo in tal modo socio di investimento), sia attività professionale (opera), ma limitatamente alle società personali e alle società a responsabilità limitata, sia entrambi.

Per le società per azioni il conferimento d’opera non è consentito e, in tale ipotesi, dovrebbe farsi ricorso alle azioni con prestazioni accessorie ex art. 2342, comma 5 e art. 2345 c.c.

Quando è ammesso, il conferimento d’opera comporta l’assunzione di un obbligo che, in corrispettivo della partecipazione sociale, obbliga a prestare la propria attività professionale a richiesta della società. Vale a dire che il socio professionista è obbligato ad accettare l’incarico con il rischio di dover accettare il corrispettivo offerto e, altresì, sottostare alle ingerenze della società (e dei soci non professionisti in particolar modo se sono amministratori) con buona pace del principio di autonomia e indipendenza per l’esercizio delle professioni regolamentate.

Il conferimento di solo capitale consente al professionista di valutare se accettare o meno l’incarico professionale.

Vero è che nel caso di società con un unico socio professionista che abbia conferito la propria opera, qualora rifiuti l’incarico professionale potrebbe verificarsi lo scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

Quanto al conferimento della clientela (avviamento),  di norma il socio professionista può conferire la propria opera, cioè la propria attività professionale sia conservando la facoltà di continuare ad esercitarla in proprio con i vecchi e nuovi clienti, sia rinunziando ad esercitare in proprio l’attività professionale (con una sorta di patto di non concorrenza).

In tal caso occorre verificare la legittimità di un conferimento della clientela (ovvero dell’avviamento) nella nuova società.

La questione non è nuova ed è già stata risolta negativamente con riguardo all’analoga fattispecie della cessione dello studio professionale (sia che riguardi professioni c.d. protette, sia attività intellettuali per le quali non è obbligatoria l’iscrizione in apposito albo).

Conferimenti d’opera nelle s.r.l. professionali

Nell’ambito delle s.r.l. sono, di norma, ammessi i conferimenti d’opera (e di servizi), a condizione che:

  • il socio conferente presti alla società conferitaria, per l’intero valore ad essi assegnato, garanzia degli obblighi assunti mediante prestazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, ovvero mediante cauzione di importo corrispondente che non vanno considerate oggetto del conferimento, ma solo necessarie garanzie del conferimento di opera e servizi per assicurare la corretta formazione del capitale sociale, cioè strumenti necessari per rendere possibile il conferimento (art. 2464, commi 2 e 6, c.c.);
  • il conferimento d’opera (o di servizi) sia ben circoscritto e limitato ad un periodo di tempo determinato (o determinabile), diversamente non sarebbe possibile determinare e capitalizzare il valore delle prestazioni promesse dal socio. Si tratta, quindi, pur sempre di conferimenti di capitale (cioè idonei a formare il capitale sociale) con valore interamente garantito (art. 2464, comma 6, c.c.).

Si tratta di conferimenti non immediatamente eseguibili, ma che saranno eseguiti successivamente nel corso del tempo e, nel caso delle società professionali, si tratta all’evidenza di conferimenti di durata (conferimento dell’attività di consulenza).

Con riguardo ai conferimenti d’opera e di servizi, la legge nulla dice circa l’obbligo della perizia di stima (invece obbligatoria per i conferimenti in natura e di crediti), ma la si ritiene necessaria in considerazione dell’esigenza di tutelare l’integrità del capitale sociale (rientrando, di fatto, i conferimenti d’opera e servizi tra i conferimenti in natura), anche per la forte ragione che, dovendo il conferimento essere obbligatoriamente garantito da polizza assicurativa, fideiussione bancaria ovvero mediante cauzione di importo corrispondente, necessariamente dovrà essere preventivamente valutato per garantire l’adempimento dell’obbligo assunto dal socio conferente.

In tutti i casi il “valore” indicato nella relazione di stima non vale quale garanzia che i conferimenti d’opera o di servizi possano apportare alla società un equivalente ritorno economico.

Infatti, la polizza e la fideiussione sono esclusivamente dirette a garantire l’adempimento dell’obbligo assunto dal socio.

A differenza che per la società tra avvocati (v. Società tra avvocati) limita l’amministrazione ai soli soci, la legge nulla dice per le società tra professionisti con la conseguenza che è ipotizzabile, a seconda del modello societario adottato, che amministratori possano essere anche estranei.

L’atto costitutivo deve prevedere espressamente i criteri e le modalità dell’incarico professionale, affinché l’esecuzione dell’incarico sia eseguito solo dai soci professionisti abilitati.

Il cliente può lasciare alla società la scelta di indicare il professionista, senza pretendere che alla sua esecuzione provveda uno professionista specifico, ovvero designare uno dei professionisti soci. Infatti, il carattere personale della prestazione, per quanto attenuato, non è escluso, né, tanto meno la società professionale, che pure può presentarsi come soggetto autonomo nelle obbligazioni, potrà sostituirsi ai singoli professionisti per le prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione.

Nell’espletamento dell’incarico i professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.

La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, deve fornire le seguenti informazioni (art. 3, D.M. 08/02/2013, n. 34):

  • diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  • possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  • eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società.

La prova dell’adempimento ai detti obblighi informativi e il nominativo del/dei professionista/i indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

La legge imputa alla società la responsabilità dell’attività professionale. L’’incarico professionale sia conferito direttamente alla società; ad essa è imposto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti.

L’imputazione diretta alla società della responsabilità professionale per l’attività dei soci professionisti comporta diverse questioni:

  • in primis la sostanziale“elusione”degli artt. 2232 e 2236 c.c. che imputano, invece, al professionista la responsabilità diretta della sua attività;
  • in difetto di norme primarie (come, invece, previsto per la società tra avvocati, ove la legge prevede la responsabilità della società e quella dei soci, oltre che quella dell’avvocato che ha eseguito la prestazione), manca un modello legale che consenta: di ripartire tra i professionisti la responsabilità patrimoniale per l’attività professionale imputata alla società in via principale. A tal punto dovrebbe farsi riferimento alla ripartizione delle responsabilità come stabilita dal modello societario adottato (società in nome collettivo, società a responsabilità limitata, ecc.).

Va aggiunto che il legislatore, pur prevedendo che sia la società a stipulare la polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’attività dei soci professionisti, nulla ha detto circa la responsabilità diretta della società che può ben coesistere con quella derivante dall’attività dei soci professionisti; ne deriva, anche per questa ipotesi, che tale responsabilità sociale va imputata secondo l’ordinario criterio del modello societario adottato.

Per il caso di inadempimento o negligente esecuzione, è chiamato a rispondere, oltre la società, anche il professionista incaricato.

Vero è che alla responsabilità della società, obbligata in via principale, deve affiancarsi la responsabilità diretta del socio professionista; responsabilità quest’ultima, secondo la tesi preferibile, di fonte contrattuale (e non extracontrattuale).

Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.

L’atto costitutivo detta le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dall’albo professionale con provvedimento definitivo.

Qualora si tratti di una nuova ipotesi legale di esclusione di diritto, che si aggiunge a quelle già previste dal codice civile, andrebbe applicata ad ogni tipo di società anziché solamente a quelle ove l’esclusione è prevista dalla disciplina codicistica (società in nome collettivo e in accomandita semplice e società a responsabilità limitata art. 2466, comma 3, c.c.; art. 2473-bis c.c.), escludendo le società per azioni.

Premesso che il professionista oltre che conferire la propria opera, può anche essere socio di capitale, l’esclusione dovrebbe valere solo per quelli che hanno conferito la propria opera (se così è la norma è inapplicabile alle società per azioni ove non è ammesso il socio d’opera). In senso contrario pare l’art. 6, comma 3, D.M. 08/02/2013, n. 34 secondo cui il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Sono legittime le clausole statutarie che subordinano il riscatto alla sopravvenuta impossibilità dell’azionista di adempiere alle obbligazioni assunte verso la società, quali ad esempio le prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c.

Giurisprudenza

E’ stato affermato che tutte le società tra professionisti non sono soggette a fallimento in quanto non svolgono attività di impresa commerciale, mentre l’istanza di fallimento è riservata ai soli “imprenditori che esercitano un’attività commerciale

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