(v. Sostituzione testamentaria)
Riferimenti normativi
Articoli 688 e s.. del Codice Civile
La sostituzione ordinaria si ha quando il testatore sostituisce all’erede o al legatario istituito una o più persone per il caso in cui il primo non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.
L’istituto trova spazio nell’ambito della successione testamentaria (v. Successione testamentaria) e rientra tra i meccanismi alternativi di delazione (v. Delazione – Meccanismi alternativi).
Il fondamento dell’istituto è da rinvenirsi nella tutela della volontà del testatore al quale ha consentito, in tale modo, di evitare l’applicazione delle norme della successione legittima anche nell’ipotesi in cui il chiamato non acquisti l’eredità per ragioni dipendenti o non dal suo volere.
Con la sostituzione ordinaria il testatore provvede alla sua successione o alla destinazione o attribuzione di beni concretamente determinati, nel caso che l’erede da lui istituito o il legatario non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, come la designazione di un’altra persona, escludendosi così che l’eredità o una quota di essa venga devoluta ai coeredi istituiti e aventi diritto di accrescimento (v. Accrescimento), se ve ne sono ovvero agli eredi legittimi (v. Successione legittima); o che il legato venga devoluto ai collegatari aventi diritto di accrescimento, se ve ne sono, ovvero rimanga presso l’onerato o gli aerati, siano essi eredi o legatari.
L’istituito è immediatamente delato (v. Delato) all’eredità (v. Eredità), al momento dell’apertura della successione.
Il sostituito, è invece meramente chiamato (inteso nel senso di vocato all’eredità) (v. Vocazione). Esso è da considerarsi destinatario di una vocazione attuale, mentre il prodursi della delazione in suo favore è eventuale e differito, realizzandosi solo al verificarsi dell’evento dedotto in condizione (v. Chiamato all’eredità).
Il sostituito, fin quando sia operante la chiamata dell’istituito, si trova in una posizione di estraneità di fronte alla successione e gode unicamente di una aspettativa di delazione.
Verificatasi la condizione, ed essendo quindi certo che il primo istituito non venga alla successione, la delazione in favore del sostituito diventa attuale.
Presupposti della sostituzione ordinaria
La legge prevede che la sostituzione si ha quando il primo chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità.
L’impossibilità di accettare l’eredità comprende una serie di casi:
- Premorienza (v. Premorienza)
- Commorienza (v. Commorienza)
- Dichiarazione di morte presunta (v. Morte presunta)
- Incapacità a succedere (v. Capacità di succedere)
- Non verificarsi della condizione sospensiva (v. Condizione)
- Verificarsi della condizione risolutiva (v. Condizione)
- Assenza (v. Assenza)
- Indegnità (v. Indegnità)
La mancanza della volontà di accettare si sostanzia principalmente nell’ipotesi di rinunzia, ma ad essa vanno equiparati i casi di prescrizione o di decadenza dal diritto di accettare da parte del primo chiamato.
Esempio
Paolo con testamento istituisce erede del proprio patrimonio nella quota di un quarto suo fratello Mario.
Prevede, altresì, che per il caso in cui Mario non possa o non voglia accettare l’eredità (ad esempio, perché è morto o indegno ovvero perché vi rinunci) subentri nella medesima quota di un quarto il suo amico Andrea.