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Sostituzione plurima

(v. Sostituzione ordinaria)

Riferimenti normativi

Articolo 689 del codice civile

La legge prevede che possono sostituirsi una persona a più chiamati oppure più persone ad un solo chiamato.

Nel primo caso tuttavia il sostituito viene alla successione solo quando manchino tutti gli altri chiamati congiuntamente (v. Accrescimento).

Esempio

Paolo con testamento istituisce eredi per un mezzo del suo patrimonio Marianna e Urbano.

Dispone, altresì, che laddove questi non possano o non vogliono accettare l’eredità loro devoluta, questa sia destinata ad Andrea.

Laddove accettino entrambi in eredità conseguiranno un quarto ciascuno il patrimonio di Paolo.

Se Urbano rinuncia all’eredità, occorre distinguere due ipotesi.

Nel caso in cui anche Marianna non possa o non voglia accettare opera la sostituzione in favore di Andrea.

Diversamente, laddove Marianna consegua l’eredità avrà diritto alla sua quota accresciuta di quella di Urbano (un mezzo).

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