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Sostituzione reciproca

(v. Sostituzione ordinaria)

Riferimenti normativi

Articolo 689 del codice civile

La sostituzione reciproca si ha quando i diversi chiamati (v. Chiamati all’eredità) sono sostituiti l’uno all’altro.

Se le quote degli istituiti sono uguali, la quota di colui che viene a mancare si divide tra i coeredi rimanenti in parti uguali.

Tuttavia la legge prende in considerazione anche due distinte particolari ipotesi.

La prima ipotesi si ha quando le sostituzioni reciproche sono state fatte in parti disuguali.

In tal caso la proporzione tra le quote, fissata e la prima istituzione, si presume ripetuta anche nella sostituzione.

Esempio

Paolo lascia a Andrea metà della sua eredità, a Marianna e Urbano un quarto dell’eredità per ciascuno e sostituisce, reciprocamente tra loro, tutti e tre gli eredi.

Qualora Marianna non possa o non voglia accettare l’eredità, la sua porzione sarà ripartita in ragione di due terzi ad Andrea e di un terzo ad Urbano; se invece Andrea non può o non vuole accettare l’eredità, la sua quota si ripartisce in parti uguali tra Marianna e Urbano.

La seconda ipotesi si ha quando, premessa sempre un’istituzione in parti diseguali, nella sostituzione è chiamata anche un’altra persona.

In tal caso la legge prescrive che la quota vacante venga divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.

Esempio

Paolo lascia ad Andrea metà della sua eredità e l’altra metà sarà divisa tra Marianna e Urbano.

Prevede, altresì, che qualora uno qualsiasi dei suoi tre eredi non possono mai accettare la sua quota, questa sarà attribuita agli altri unitamente a Diego.

Qualora  Marianna treAl testatore la sua quota sarà divisa in parti uguali tra Andrea, Urbano e Diego e la presenza di quest’ultimo impedisce che Andrea, pur beneficiato da una quota maggiore, possa pretendere nella ripartizione una quota maggiore di quella spettante agli altri.

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