Riferimenti normativi
Articolo 1, comma 954 della L n. 208/2015
Articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/e del 4 aprile 2017
La definizione legale di “spesa funebre” non esiste.
Si intendono, in ogni caso, le spese sostenute come erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla, con un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e la spesa sostenuta.
Le spese funebri sono, dunque, quelle sostenute per la bara, il funerale e la tumulazione, nonché le relative tasse.
Esse sono un debito che cade sul patrimonio ereditario (v. Patrimonio ereditario) e, di conseguenza, sugli eredi (v. Erede).
Quindi, a dover pagare le spese funebri sono gli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità (v. Debiti ereditari).
Gli eredi sono coloro che hanno accettato l’eredità.
L’accettazione dell’eredità (v. Eredità – Accettazione) può, tuttavia, intervenire fino a 10 anni dalla morte.
Il pagamento delle spese funerarie è, invece, un adempimento che bisogna sostenere immediatamente.
Laddove ancora nessuno abbia accettato l’eredità e, quindi, acquisito la qualità di erede, a rigore, nessuno sarebbe tenuto a pagare le spese funebri.
Per quanto le spese funebri ricadano sugli eredi, di solito, vi fanno fronte i chiamati all’eredità (v. Delato), coloro cioè che, pur non avendo ancora accettato l’eredità, potenzialmente potranno diventare eredi (per previsione di legge o del testamento).
Nella pratica spesso accade che un chiamato all’eredità anticipi la spesa del funerale e della sepoltura, per poi ripartire con gli altri eredi.
Egli ha, quindi, diritto ad essere successivamente rimborsato da coloro i quali accetteranno l’eredità secondo le rispettive quote.
Se chi ha anticipato l’importo intende poi rifiutare l’eredità (cosa che può certamente fare) avrà diritto al rimborso del 100% della somma spesa, altrimenti solo della parte eccedente la propria quota ereditaria.
Giurisprudenza
La giurisprudenza ritiene che le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i debiti ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione.
Esse, pur essendo distinte dai debiti ereditari veri e propri (ossia da quelli lasciati dal defunto e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento) gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità.
Per quanto riguarda le spese per le onoranze funebri e la dichiarazione di successione, la Cassazione, nello specifico, ha stabilito che sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volonta’ espressa dai medesimi.
In conclusione
Le spese funebri gravano a carico di coloro che accetteranno l’eredità.
Se chi ha pagato (in tutto o in parte) tali costi decide in un secondo momento di rinunciare all’eredità, ha diritto di ottenere il rimborso di quanto versato dagli altri eredi.
Il rimborso però non spetta se si tratta di spese eccessive, sostenute contro la volontà espressa dai medesimi.
Il rimborso pro quota delle spese funerarie è quindi un diritto, al netto della detrazione del 19% fruita nel modello 730.
La divisione delle spese funebri avviene secondo le rispettive quote di eredità e non per quote uguali.
Il pagamento delle spese funebri non comporta l’accettazione tacita dell’eredità (v. Eredità – Accettazione tacita).
Ciò sia nel caso in cui per far fronte alle spese funerarie si utilizzi denaro personale del familiare, sia nel caso in cui si utilizzi denaro ereditario.
Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza, poiché il pagamento delle spese funebri costituisce un obbligo morale prima ancora che giuridico – necessario a dare una degna sepoltura al parente deceduto – esso non può considerarsi un atto di accettazione tacita di eredità.
Sicché chi si fa carico di tale versamento, anche se attingendo dagli averi del defunto, potrà sempre rinunciare all’eredità.
La legge prevede la possibilità di scaricare dalle tasse le spese funebri.
Si tratta di una detrazione fiscale il cui beneficiario è colui che sostiene materialmente la spesa anche se si tratta del decesso di un soggetto che non è un familiare (ad esempio il convivente).
Esse sono detraibili nel 730. Viene riconosciuta una detrazione del 19 % delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse. E’ quindi possibile detrarre le spese funerarie sostenute per il funerale di qualsiasi persona, non più solo i familiari.
Fino all’anno d’imposta 2014 e alle dichiarazioni dei redditi del 2015, erano agevolate con la detrazione fiscale solo le spese funerarie sostenute per la morte dei familiari indicati nell’art. 433 del codice civile e per la morte di affidati o affiliati.
Dal 2017 in poi, è possibile portare in detrazione le spese funerarie sostenute per i funerali di qualsiasi persona, non solo più i parenti.
Le spese funebri sono, dunque, detraibili se sostenute in dipendenza della morte di persone, qualsiasi esse siano. Quindi sia familiari, che conviventi, che unioni civili, ma anche semplicemente amici, conoscenti.
Quanto alla tipologia di spese funebri detraibili, occorre, in primo luogo, precisare che esse devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate.
Riguardo alla condizioni poste dal Fisco per la detraibilità, è necessario, inoltre, che ci sia un rapporto di causa-effetto tra il decesso del familiare ed il sostenimento delle spese.
La conseguenza è che non sono detraibili le spese di esumazione e reinumazione. La detrazione riguarda spese funebri per il quale è necessario il criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate.
Non sono deducibili le spese sostenute non in presenza della morte di una persona (ad esempio l’acquisto preventivo di concessione di loculo cimiteriale), come pure le spese relative alle cremazioni, alla traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente alla tumulazione, ai lavori su loculi e tombe nei quali inoltre vige l’applicazione dell’IVA.
Non sono, neppure, detraibili le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri (come ad esempio le spese per l’acquisto del loculo prima della morte, che non sono quindi detraibili) e, in generale, tutte quelle per le quali non sussiste un nesso di causalità tra il decesso e la spesa.
Sono da considerarsi detraibili le spese relative al funerale, quindi:
- le spese per il versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali,
- la fattura dell’agenzia di pompe funebri (trasporto e sepoltura),
- le eventuali spese per il fiorista,
- e le spese per gli annunci funebri e necrologi.
Non può essere considerata spesa funeraria la traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente alla tumulazione.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 1.550 euro per ciascun decesso (detrazione massima pari a 294 euro), anche se la spesa è ripartita in più anni. La spesa, entro il limite suddetto, può essere detratta in modo frazionato da più persone se a pagare le spese funebri sono più eredi. A tal fine occorre che nel documento contabile sia riportata la ripartizione della spesa sottoscritta dall’intestatario del documento.
Per poter beneficiare della detrazione è, dunque, necessario esibire l’apposita documentazione comprovante la spesa, nello specifico, le fatture o ricevute fiscali attestanti la spesa del funerale (le fatture o ricevute rilasciate dall’agenzia di pompe funebri e dal fioraio,
la ricevuta del versamento dei diritti cimiteriali pagati al comune, le eventuali spese per gli annunci funebri).
Trattando di oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione, devono essere inseriti anche nella dichiarazione di successione.
La fattura relativa alle spese funebri è uno dei documenti da tenere in considerazione ai fini della redazione della dichiarazione di successione, quindi le spese funerarie sono detraibili dalla successione ossia rientrano tra le spese funebri da detrarre in successione.
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Pertanto è possibile ottenere una detrazione massima per spese funebri fino al 19% di 1.550 euro, ossia 294,50 euro. Questo per ogni funerale. Il contribuente quindi può recuperare con il 730/2019 fino a 249,50 euro per le spese funebri sostenute nell’anno 2018.
In conclusione
Per spese funebri si intendono quelle per il trasporto al cimitero e per la sistemazione della salma nel loculo o nella tomba cimiteriale.
Non sono detraibili le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri, come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte.
Dall’IRPEF lorda si detrae un importo pari al 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550,00 per ciascuna di esse.