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Spese mediche e chirurgiche

Talune passività (riferite al defunto o agli eredi) (v. Passività ereditarie) non entrano nella determinazione della base imponibile (v. Base imponibile):

– Le spese mediche e chirurgiche (comprese le spese per ricoveri, medicinali e protesi) relative al defunto negli ultimi 6 mesi di vita, purché sostenute dagli eredi (fa fede l’intestazione delle fatture).

– Le spese funerarie entro il limite di Euro 1.032,00.

– I debiti inerenti le imprese risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o, in alternativa, dalle scritture tenute dai creditori.

– I debiti derivanti da lavoro subordinato, compresi T.F.R. e trattamenti previdenziali integrativi, sono deducibili nell’ammontare maturato alla data di apertura della successione.

– I debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali, INPS e INAIL.

– Le somme dovute al coniuge divorziato.

– Debiti per l’acquisto di beni compresi nell’attivo ereditario.

Ai fini dell’imposta di successione (v. Imposta di successione e donazione), per gli eredi (v. Erede) sono deducibili le spese mediche sostenute dal soggetto defunto (cosiddetto “de cuius”, v. De cuius), anche se fatturate a quest’ultimo e non, formalmente, agli eredi.

Spesso, durante gli ultimi periodi di vita, una persona si trova ad affrontare spese mediche, a volte ingenti. Altrettanto spesso, il denaro viene speso o prestato dai parenti, ma la fattura è rilasciata al malato.

Ebbene, in caso di decesso del paziente, secondo la giurisprudenza, gli eredi possono dedurre dall’imposta di successione le spese mediche sostenute per il familiare, nonostante i documenti fiscali siano stati intestati al defunto.

In linea generale, la legge stabilisce che sono deducibili tutti i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, senza esclusione. In particolare, per quanto attiene alle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione.

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