Riferimenti normativi
Articoli 456 e ss. del Codice Civile
Con il termine “successione a causa di morte” si indica il subentrare di un soggetto (successore) ad un altro (dante causa o “de cuius”) in una determinata situazione giuridica, a causa della morte (v. Morte) del secondo.
La successione mortis causa è il fenomeno di successione che trova causa nella morte di un soggetto e determina l’effetto del passaggio dei beni e diritti di questo, ormai defunto, cd, “de cuius”, agli aventi diritto.
La successione mortis causa può avvenire:
- A TITOLO UNIVERSALE (v. Successione a titolo universale):
Si verifica quando il successore subentra:
- nella generalità, (intero patrimonio)
- o in una quota ideale, (un mezzo o un terzo dell’intero patrimonio)
dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al de cuius.
Fanno eccezione i diritti in trasmissibili (v. Diritti trasmissibili a causa di morte) e le attribuzione a titolo particolare.
Il successore a titolo universale è detto erede (v. Erede).
Esempio:
Tizio nomina erede Caio per un mezzo del suo patrimonio.
Caio subentrerà nella quota di un mezzo di ogni singolo diritto di Tizio (un mezzo della casa, un mezzo di ogni debito, un mezzo di ogni credito ecc…)
- A TITOLO PARTICOLARE (v. Successione a titolo particolare):
Si verifica quando il successore subentra in uno o più determinati rapporti patrimoniali attivi di contenuto economico.
Il successore a titolo particolare è detto legatario (v. Legatario).
Esempio:
Tizio lega la casa a Caio.
Caio subentra nella titolarità di quel bene specifico.
Il legatario è beneficiario di:
- uno o più determinati rapporti (di credito, diritto di proprietà, diritti reali, contratti);
- rapporti esclusivamente patrimoniali (gli unici trasmissibili mortis causa)
- rapporti attivi di contenuto economico, in quanto il legato non può avere ad oggetto esclusivamente passività. Al più possono attribuirsi al legatario attività e passività, ma nei limiti delle attività (Per esempio un’azienda oberata di debiti, ma in tal caso il legatario risponde dei debiti nei limiti di valore dell’azienda. Per i residui debiti rispondono gli eredi).