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Successione a favore dello Stato

Riferimenti normativi

Articolo 586 del Codice Civile

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Ed è l’istituto di eredità vacante (v. Eredita vacante) a farla da padrone.

La sua acquisizione, infatti, risale al più antico diritto romano, con il quale, i beni del de cuius, in mancanza di eredi legittimi o testamentari, erano considerati usucapibili, successivamente furono devoluti all’erario, ovvero al patrimonio dello Stato che, però non era mai stato qualificato erede nelle fonti romane.

Nel diritto dei popoli germanici questa successione, invece, non trovò contrasti, perché i privati furono considerati transitori concessionari delle proprietà ed era perciò comprensibile che i beni di chi moriva senza eredi ritornassero allo Stato.

In epoca moderna è stato, invece, necessario assicurare un destinatario della delazione di eredità in mancanza di altri successibili; si è, quindi, sentita l’esigenza di individuare un soggetto con il compito di gestire il patrimonio (v. Patrimonio ereditario) del de cuius (v. Defunto o De cuius), provvedendo al pagamento dei debiti e dei legati e impedendo la dispersione dei beni relitti.

Questo soggetto è stato identificato appunto nello Stato.

Lo Stato è, dunque, successore legittimo (v. Successione legittima), ma nulla vieta che esso possa essere istituito erede anche per testamento (V. Testamento e Successione testamentaria).

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