Riferimenti normativi
Articoli 588 e 649 e ss. del Codice Civile
La successione a titolo particolare si verifica quando il successore subentra in uno o più determinati rapporti patrimoniali attivi di contenuto economico.
Il successore a titolo particolare è detto legatario (v. Legatario).
Il legatario non risponde dei debiti ereditari (v. Debiti ereditari) e non entra a far parte della comunione ereditaria (v. Comunione ereditaria).
v. Eredità e legato (differenze).
Esempio:
Tizio lega la casa a Caio.
Caio subentra nella titolarità di quel bene specifico.
Il legatario è beneficiario di:
- uno o più determinati rapporti (di credito, diritto di proprietà, diritti reali, contratti);
- rapporti esclusivamente patrimoniali (gli unici trasmissibili mortis causa)
- rapporti attivi di contenuto economico, in quanto il legato non può avere ad oggetto esclusivamente passività. Al più possono attribuirsi al legatario attività e passività, ma nei limiti delle attività (Per esempio un’azienda oberata di debiti, ma in tal caso il legatario risponde dei debiti nei limiti di valore dell’azienda. Per i residui debiti rispondono gli eredi).