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Successione a titolo universale

Riferimenti normativi

Articoli 456 e ss. e 588 del Codice Civile

La successione mortis causa può avvenire a titolo universale o a titolo particolare (v. Successione a titolo particolare).

La successione a titolo universale si verifica quando il successore (v. Successore) subentra nella generalità, (intero patrimonio) o in una quota ideale, (un mezzo o un terzo dell’intero patrimonio) dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al de cuius (v. De cuius).

Fanno eccezione i diritti in trasmissibili e le attribuzione a titolo particolare.

Il successore a titolo universale è detto erede (v. Erede).

L’erede risponde dei debiti ereditari (v. Debiti ereditari) ed entra a far parte della comunione ereditaria (v. Comunione ereditaria).

v. Eredità e legato (differenze).

Esempio:

Tizio nomina erede Caio per un mezzo del suo patrimonio.

Caio subentrerà nella quota di un mezzo di ogni singolo diritto di Tizio (un mezzo della casa, un mezzo di ogni debito, un mezzo di ogni credito ecc…)

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