(v. anche Adozione)
Riferimenti normativi:
Articoli 456 e ss., 291 e ss. e 567 del Codice Civile
Legge n. 184/1983
D.Lgs. n. 154/2013
Legge n. 173/2015
Gli effetti dell’adozione si producono dal momento in cui sono trascorsi i termini per impugnare la sentenza senza che vi sia provveduto e, dunque, quando la sentenza sia divenuta definitiva (non più impugnabile).
Con l’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, con conseguente instaurazione del rapporto di parentela con le famiglie di origine degli adottanti ed acquisizione dei diritti successori.