Riferimenti normativi
Articoli 565 e ss. del Codice Civile
La successione legittima è quella che viene regolamentata totalmente dalla legge.
In caso di apertura della successione senza testamento (v. testamento)si apre la successione per legge
che vede come protagonisti:
Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (genitori, nonni), i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado.
In mancanza di questi soggetti, i beni sono devoluti allo Stato.
La successione legittima opera in via subordinata a quella testamentaria (v. Successione testamentaria).
Nello specifico opera in caso di:
– quando il testamento non esiste;
– quando il testamento è nullo o è annullato:
– in caso di testamento parziale: per quanto non disposto per testamento soccorre la successione legittima;
– testamento privo di disposizioni patrimoniali;
– in caso di beni sopravvenuti nel patrimonio rispetto al momento della redazione del testamento.
– Testamento revocato;
– In caso di testamento con soli legati.
La legge definisce eredi legittimi:
– Coniuge
– Discendenti
– Ascendenti
– Collaterali
– Parenti fino al senso grado
– Stato