La successione “mortis causa” trova causa nella morte di un soggetto.
Essa indica il subentro di una persona vivente nella titolarità di una situazione giuridica patrimoniale già appartenente ad una persona defunta e non estinta con la morte dell’originario titolare.
Con la morte sorge la necessità che i rapporti facenti capo al defunto (che ad esso sopravvivono) non si estinguano e trovino una nuovo titolare.
Con riferimento all’oggetto del trasferimento, si distingue tra:
- successione a titolo universale: quando l’avente causa subentra nella globalità dei rapporti facenti capo al dante causa o in una sua quota ideale.
- successione a titolo particolare: quando l’avente causa subentra nella titolarità di un singolo e determinato diritto.
La distinzione viene in rilievo solo nell’ambito della successione mortis causa, non essendo ammessa una successione universale tra vivi.
Con il termine “successione a causa di morte” si indica, dunque, il subentrare di un soggetto (v. Successore) ad un altro (dante causa o “de cuius”, v. De cuius) in una determinata situazione giuridica, a causa della morte del secondo.
La successione mortis causa è il fenomeno di successione che trova causa nella morte di un soggetto e determina l’effetto del passaggio dei beni e diritti di questo, ormai defunto, cd, “de cuius”, agli aventi diritto.
La successione mortis causa può avvenire:
– A TITOLO UNIVERSALE (v. Successione a titolo universale):
Si verifica quando il successore subentra:
- nella generalità, (intero patrimonio)
- o in una quota ideale, (un mezzo o un terzo dell’intero patrimonio)
dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al de cuius.
Fanno eccezione i diritti in trasmissibili e le attribuzione a titolo particolare.
Il successore a titolo universale è detto erede (v. Erede).
– A TITOLO PARTICOLARE (v. Successione a titolo particolare):
Si verifica quando il successore subentra in uno o più determinati rapporti patrimoniali attivi di contenuto economico.
Il successore a titolo particolare è detto legatario (v. Legatario).
Il legatario è beneficiario di:
- uno o più determinati rapporti (di credito, diritto di proprietà, diritti reali, contratti);
- rapporti esclusivamente patrimoniali (gli unici trasmissibili mortis causa)
- rapporti attivi di contenuto economico, in quanto il legato non può avere ad oggetto esclusivamente passività. Al più possono attribuirsi al legatario attività e passività, ma nei limiti delle attività (Per esempio un’azienda oberata di debiti, ma in tal caso il legatario risponde dei debiti nei limiti di valore dell’azienda. Per i residui debiti rispondono gli eredi).
Le fonti della successione mortis causa, influenzano la tipologia di successione, a seconda dell’esistenza o meno di un testamento.
Il Testamento (v. Testamento) è lo strumento che consente ad un soggetto di scegliere come indirizzare il patrimonio (v. Patrimonio) dopo la morte.
Laddove sia stato fatto testamento, si apre la successione testamentaria (v. Successione testamentaria).
La successione testamentaria si ha per libera scelta del soggetto, qualora costui decida di indirizzare la destinazione del proprio patrimonio, mediante la redazione di un testamento.
Il legislatore dà, infatti, preminenza assoluta alla volontà espressa al testatore rispetto a quanto previsto dalla legge.
Ciò in quanto il testatore, in quanto morto, non potrà più ripeterla.
Laddove il soggetto della cui successione si tratta non abbia fatto testamento, si apre la successione legittima (v. Successione legittima).
La successione legittima è indirizzata dalla legge ed ha carattere suppletivo rispetto a quella testamentaria.
In mancanza di volontà espressa del testatore, non potendo rimanere un patrimonio senza titolare, la legge soccorre individuando essa stessa i possibili successori.
L’individuazione dei possibili successori ad opera della legge avviene in base alla volontà presunta del defunto che, verosimilmente, avrebbe voluto che i suoi beni si devolvessero in favore dei più prossimi congiunti.
Quanto al consorso tra successione legittima e testamentaria, la Successione testamentaria prevale su quella legittima, con l’unico limite della successione necessaria (quella garantita ai cd. legittimari) (v. Successione necessaria).
Laddove il testatore non abbia disposto per testamento di tutto il suo patrimonio per la residua quota si aprirà la successione legittima.
Giova una precisazione circa i beni non contemplati nel testamento o acquistati dopo la redazione del testamento.
Essi non sono oggetto della successione testamentaria.
Pertanto con riferimento ad essi, soccorrerà la successione legittima.
La successione legittima implicherà che sarà la legge che individuerà i possibili eredi, i quali, a seguito di accettazione, acquisteranno i beni ereditari pro quota (come individuate dalla legge) in comunione ereditaria.