Riferimenti normativi
Articoli 536 e ss. del Codice Civile
La possibilità di fare testamento (v. Testamento) va coordinata con i limiti imposti dalla successione necessaria, ovverosia con le quote (cd. di legittima) riservate (v. Quota di riserva o di legittima) dalla legge ad alcuni eredi (v. Legittimari).
La successione necessaria è quella che viene, appunto, necessariamente riservata dalla legge a determinati soggetti (v. Legittimari) in considerazione del particolare rapporto intercorrente con il defunto (v. Defunto): si tratta, infatti, di coniuge, figli e, in mancanza di figli, discendenti.
Il legislatore prevede che i legittimari abbiano diritto ad una quota minima dell’eredità (v. Eredità) del defunto (la quota di riserva o di legittima, appunto); ciò anche in presenza di una diversa volontà del testatore.
Laddove, infatti, il testatore, disponga in spregio ai principi dettati in tema di successione necessaria, i legittimari trovano adeguata tutela nella possibilità di esperire l’azione di riduzione.
Il nostro legislatore ha, dunque, previsto che una determinata quota di eredità, detta “quota di riserva o quota di legittima”, sia sempre e comunque destinata a determinati soggetti, i cd. legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti), a prescindere dalla volontà espressa nel testamento (e, quindi, anche quando quest’ultima escluda dall’eredità i legittimari).
La quota di riserva o di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né mortis causa né a titolo di liberalità, in quanto spettante per legge a soggetti legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.
Più semplicemente il legislatore, al fine di consentire che i legittimari conseguano una quota minima del patrimonio del de cuius, riconosce loro un titolo ereditario che gli consente di acquistare detta quota di patrimonio anche nel caso in cui, al momento dell’apertura della successione, detta quota non sia compresa nel relictum in quando il loro dante causa ne ha disposto con atti inter vivos o con testamento.
Così dicendo, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:
– la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre (v. Quota disponibile);
– la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, ai legittimari.
Al fine di stabilire quale parte dell’eredità (ossia del relictum) vada attribuita al legittimario affinché sia soddisfatta la propria quota di legittima, è necessario rapportare il valore della quota riservata al relictum (al netto dei debiti).
La quota del legittimario è quindi calcolata in base al rapporto tra la quota riservata del legittimario ai sensi dell’art. 537 c.c. e la massa ereditaria, calcolata ai sensi dell’art. 556 c.c..
Al fine di determinare la quota disponibile, si forma una “massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettato negli articoli da 747 a 750 e, sull’asse così formato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.”