Il D.Lgs 347/90, oltre alle imposte ipotecarie, previste con riguardo alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione ed annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, contempla le tasse ipotecarie.
Le tasse ipotecarie hanno per oggetto determinate operazioni inerenti il servizio ipotecario, indicate nella tabella allegata al d. lgs. 347/1990.
In particolare, il primo punto di detta tabella fa riferimento all’esecuzione di formalità per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione.
Ai fini impositivi pertanto deve essere tenuta distinta la formalità, soggetta all’imposta ipotecaria, dalla sua esecuzione, soggetta alla tassa ipotecaria: la “formalità” è costituita dalla trascrizione dei decreti di esproprio o degli atti di cessione (non a favore dello Stato), mentre “l’esecuzione di tale formalità” è rappresentata dalla nota di trascrizione.
La tassa ipotecaria è dovuta per le trascrizioni e volture presso competenti uffici dell’agenzia delle entrate.Le tasse sono dovuta nella misura di:
– euro 90 per ciascuna conservatoria nella quale sono pesanti gli immobili oggetto di successione;- euro 35 per ciascuna trascrizione.
Nell’ipotesi di formalità con efficacia anche di voltura, doveva essere versato un ulteriore importo di euro 55 previsto dalla tabella allegata al D.Lgs. 347/90..