Il termine rientra tra gli elementi accidentali del contratto, assieme alla condizione (v. Condizione) e, secondo alcuni, all’onere (v. Onere).
Il termine consiste in un evento futuro, ma certo nel suo avverarsi, da cui dipendono gli effetti del contratto e, precisamente, il principio o la fine, a seconda che si tratti di termine iniziale (sospensivo) o finale (risolutivo).
L’incertezza del termine può riguardare solo il momento in cui evento si verificherà e non il fatto stesso del suo verificarsi.
Il termine trova la sua fonte solitamente nella volontà delle parti e solo in via eccezionale nella volontà della legge.
Con riguardo alla funzione, acquista rilievo la distinzione tra termine iniziale e termine finale.
La funzione del termine iniziale è quella di indicare il momento in cui il contratto, già perfetto, debba produrre i suoi effetti.
La funzione del termine finale consiste nell’indicare il momento in cui deve cessare l’efficacia del contratto.
Requisiti del termine
Il termine, per essere validamente apposto ad un contratto, deve rispondere, oltre ai citati requisiti di certezza e futurità, anche a determinatezza (o determinabilità), liceità e possibilità.
Giurisprudenza
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res, pretium); ne consegue che, qualora sia previsto un termine per la stipula del contratto definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta.