(v. Imposta di successione e donazione).
Per l’imposta sulle successioni e donazioni vige il CRITERIO DELLA TERRITORIALITÀ.
In particolare:
– per il defunto/donante residente l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero (criterio worldwide)
– se, al contrario, alla data di apertura della successione o alla data di donazione il defunto/donante non è residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti sul territorio italiano ed ad alcuni su base preventiva.
Residenza ed imposte di successione:
Per le imposte di successione e donazione non ha importanza la cittadinanza del defunto, ma la sua residenza. Il defunto straniero residente in Italia è uguale ad un cittadino italiano residente in Italia. Le imposte di successione colpiranno tutti quei brani ovunque si trovano. Mentre il cittadino italiano residente all’estero è uguale ad uno straniero non residenti in Italia e pertanto i beni sono tassati solo se esistenti in Italia.
Nel caso di de cuius non residente in Italia, si considerano, in ogni caso, beni nazionali (presunzione di territorialità):
– i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
– le azioni o quote di società (o altri enti) con sede legale o sede amministrativa od oggetto principale localizzati in Italia;
– le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa emessi dallo Stato o da società (o altri
enti) con sede legale o sede amministrativa od oggetto principale localizzati in Italia;
– i titoli rappresentativi di merci esistenti in Italia;
– i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie se il debitore/trattario/emittente è residente in Italia;
– i crediti garantiti su beni esistenti in Italia (fino a concorrenza del valore dei beni stessi), indipendentemente dalla residenza del debitore;
– i beni viaggianti in territorio estero con destinazione Italia o vincolati al regime di
temporanea esportazione.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.
Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.
Tali Accordi possono prevedere diverse possibilità di imposizione:
• tassazione esclusiva da parte di uno Stato (es. nel Paese di residenza);
• tassazione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente);
• tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un’imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d’imposta nel Paese di residenza.
In alcuni casi anche la cittadinanza costituisce un elemento rilevante per la definizione dell’ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.
In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell’ordinamento giuridico all’esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.