Riferimenti normativi
Articoli 587 e seguenti del Codice Civile
Il testamento è lo strumento che consente ad un soggetto di scegliere come indirizzare il patrimonio dopo la morte, nel rispetto dei limiti di legge, determinando la sorte dei rapporti patrimoniali del defunto.
Il testamento è, in altre parole, l’atto di destinazione dei propri beni per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.
Il testamento è un negozio a causa di morte che può contenere:
- sia disposizioni di carattere patrimoniale (che hanno un contenuto economico),
si possono destinare somme in denaro, azioni, fondi di investimento, beni mobili (come opere d’arte, gioielli, arredi) e beni immobili (come un appartamento, un terreno, un edificio). - sia disposizioni di carattere non patrimoniale (che di per sé non hanno contenuto economico)
si possono prevedere disposizioni sulla cremazione della propria salma, disposizioni circa la propria sepoltura, riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, disposizioni sulla donazione dei propri organi.
Caratteristiche testamento:
Unilaterale, ad efficacia post mortem, revocabile, personalissimo, unipersonale, formale.
- Si tratta di un negozio giuridico UNILATERALE.
L’unilateralità è da intendersi nel senso che deve aversi un’unica manifestazione di volontà: quella del testatore.
Il testamento non è un contratto e non necessita di accettazione.
La natura necessariamente unilaterale del testamento trova conferma nel divieto di patti successori, ovvero di accordi aventi ad oggetto la destinazione del proprio patrimonio, perché lesivi della libertà di testare.
E’ vietato il contratto tra Tizio e Caio in cui convengono che l’uno istituisca erede l’altro.
Non si può disporre di beni facenti parte del patrimonio di un soggetto non ancora deceduto.
E’ ugualmente nullo l’atto con cui si rinuncia alla successione di un soggetto non ancora morto. - E’ un ATTO AD EFFICACIA POST MORTEM.
Il testamento produce effetti solo dopo la morte.
Prima di tale momento il soggetto ancora in vita è libero di disporre dei propri beni. - Il testamento è sempre REVOCABILE, fino all’ultimo istante di vita. Si è voluta, così, assicurare la piena libertà del testatore nell’esprimere la propria volontà e nel cambiare anche idea.
Il Testamento è revocabile e modificabile e non si può rinunciare alla facoltà di revocare o modificare le disposizioni testamentarie. Ogni previsione contraria è senza effetto.
La revoca può avvenire in modo espresso o tacitamente, nelle ipotesi contemplate dalla legge, come ad esempio con un successivo testamento incompatibile con il precedente. - Il testamento è un negozio PERSONALISSIMO.
Può essere compiuto solo dal soggetto della cui successione si dispone.
Non è ammessa alcun tipo di rappresentanza, né legale, né volontaria. - Il testamento è un negozio UNIPERSONALE.
La volontà espressa deve rispecchiare quella di un’unica persona.
Ciò per l’esigenza di salvaguardare l’assoluta spontaneità della determinazione di volontà del testatore e la facoltà di revoca. - Il testamento è un ATTO FORMALE.
La legge richiede che la volontà testamentaria si manifesti per iscritto ed attraverso le forme tassativamente previste.
Non è ammesso il testamento orale.
Le forme di testamento sono: - Testamento olografo (v. Testamento olografo).
- Testamento pubblico (v. Testamento pubblico).
- Testamento segreto (v. Testamento segreto).
- Testamenti speciali (v. Testamenti speciali).
La previsione di una delle suddette forme è inderogabile.
La funzione è quella di garantire una più riflessiva formulazione della volontà.
Il contenuto tipico del testamento di articola in:
- istituzione di EREDE (attribuzione di una quota astratta del patrimonio) (v. Eredità)
La quota di eredita comprende attività ma anche passività, laddove esistenti. - attribuzioni a titolo di LEGATO (attribuzione di determinati beni) (v. Legato)
Il legato comprende solo attività o anche passività ma nel limite del valore della cosa attribuita.
Principi testamentari:
Il testamento deve rispondere ad un PRINCIPIO DI CERTEZZA, per cui è nulla ogni disposizione fatta in favore di persona indicata nel testamento in modo da non poter essere determinata.
L’incertezza può derivare o dal fatto che il testatore abbia utilizzato espressioni prive di senso o perché il beneficiario non può essere individuato.
Non è valida la disposizione con cui il testatore istituisca erede un generico amico ovvero una zia.
Il testamento deve rispondere ad un PRINCIPIO DI PERSONALITA’, per cui soltanto il testatore è abilitato ad indicare il beneficiario e l’oggetto dell’attribuzione.
Non è ammessa la rimessione dell’individuazione del beneficiario o dell’oggetto ad una voltà estranea a quella del testatore, salvo che:
- non si faccia rinvio a fatti o circostanze che esigono una semplice presa di cognizione, una mera attività di accertamento.
- Il testatore non individui criteri di individuazione stringenti (nell’ambito di un genere di cose o tra una cerchia ristretta di soggetti).
IN CONCLUSIONE
Il testamento consente ad un soggetto di indirizzare il patrimonio dopo la morte.
Il testamento è un negozio a causa di morte che può contenere sia disposizioni di carattere patrimoniale, sia disposizioni di carattere non patrimoniale (che di per sé non hanno contenuto economico)
Il testamento è un atto unilaterale, ad efficacia post mortem, revocabile (v. Revoca del Testamento), personalissimo, unipersonale, formale (v. Tipologie di testamento).