Riferimenti normativi
L. n. 219/2017
Disciplina
Il Testamento biologico è il documento con cui un soggetto, per l’eventualità che venga ad essere affetto da una malattia allo stadio terminale o da una lesione traumatica celebrale invalidante e irreversibile ed in previsione della sua futura eventuale incapacità, oltre a provvedere alla nomina di un tutore, alla designazione di una persona quale amministratore delle proprie sostanze, detta disposizioni inerenti la sorte della propria vita e le cure mediche cui voglia o meno sottoporsi.
La legge regola le modalità di espressione e revoca, le condizioni e disposizioni anticipate di trattamento attraverso le quali l’individuo predispone il proprio orientamento sul “fine vita”, qualora poi non fosse più in grado di decidere per sopraggiunta incapacità di intendere e volere.
La legge, nel riaffermare la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e autodeterminazione della persona, introduce lo strumento del testamento biologico e delle Disposizioni di Anticipato trattamento per la sottoposizione della persona ad un trattamento sanitario.
E’ valorizzata la relazione di cura tra medico, paziente e familiari (comprese parti conviventi, dell’unione civile o semplice persona di fiducia) che richiede una condizione di consapevolezza circa la diagnosi, benefici e rischi degli accertamenti e delle cure indicate, possibili alternative e anche possibile rifiuto e rinuncia alle informazioni e alle terapie prescritte.
Il consenso al futuro eventuale trattamento deve essere acquisito ed espresso con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, documentato in forma scritta o attraverso dispositivi che consentano allo stesso, se affetto da disabilità, comunque di comunicare. Il consenso prestato è revocabile (comunque modificabile) in ogni momento, determinante l’interruzione (o la ripresa) dei trattamenti in corso.
Nel caso di rifiuto delle cure necessarie alla propria sopravvivenza il medico prospetta le conseguenze di tale decisione al paziente, proponendogli ogni azione di sostegno anche psicologico; non può eseguire, anche se richiesti dal malato, trattamenti sanitari contrari alla legge, alla deontologia professionale, alla buone pratiche clinico-assistenziali, esente da obblighi professionali e da responsabilità civile e penale come nei casi di rifiuto alle terapie prescritte.
Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, e’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico puo’ ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
La legge si occupa delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali la persona, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi e acquisite compiute informazioni sulle sue possibili scelte, può esprimere le proprie volontà, come accennato, sui trattamenti sanitari cui sottoporsi, consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici e terapie anche grazie alla scelta di una persona di fiducia che ne faccia le veci nelle relazioni con le strutture sanitarie.
Le DAT (da formalizzarsi con atto pubblico o scrittura provata autenticata, annotata dall’ufficiale di stato civile in apposito registro) possono essere disattese, in tutto o in parte, solo quando palesemente incongrue o qualora rilevino terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. La relazione tra medico e paziente comprende anche la pianificazione condivisa delle cure nei casi di patologia cronica invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, in cui il paziente può venirsi a trovare nell’impossibilità di esprimere il proprio consenso.