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Testamento congiuntivo

Riferimenti normativi

Articolo 589 del Codice Civile

La definizione di testamento congiuntivo è ricavabile implicitamente dalla formulazione dell’art. 589 c.c. secondo il quale: “Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.”

Il testamento congiuntivo semplice è quello che viene redatto da due persone nel medesimo documento a favore di un terzo;

Il testamento congiuntivo reciproco invece è quello in cui i testatori dispongono dei propri beni uno a favore dell’altro.

L’art. 589 c.c. sancisce espressamente l’invalidità del testamento congiuntivo e reciproco se le volontà sono contenute nella medesima scheda testamentaria.

Il divieto è previsto perché deve essere assicurata a ciascun testatore la possibilità di revocare le proprie volontà, diritto che, in entrambi i casi enunciati è condizionato dal consenso dell’altro.

Il discorso cambia se i due soggetti redigono due atti distinti con cui dispongono del loro patrimonio in favore dello stesso soggetto (es: testamento simultaneo con cui due genitori decidono di lasciare tutti i rispettivi beni all’unico figlio); oppure decidono di disporre dei propri patrimoni in favore uno dell’altro (testamenti corrispettivi).

Con riferimento ai testamenti corrispettivi, giova precisare che per la Cassazione sono validi laddove risultino scevri da ogni coartazione reciproca.

Giurisprudenza

In tema di successioni testamentarie, l’art. 589 c.c., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l’ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all’art. 602 c.c., nel quale è palese il richiamo ad un’attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all’ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo. È da escludere, pertanto, che due testamenti, fatti da due testatori, ciascuno in favore dell’altro, possano essere considerati un testamento congiuntivo reciproco.

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