Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
È la più semplice delle forme testamentarie perché soggetta ad un minore formalismo rispetto alle altre forme testamentarie.
Per questi motivi è lo strumento più diffuso per dare indirizzo al patrimonio dopo la morte.
Il testamento olografo, ai fini della sua redazione, non necessita:
- dell’attività di un notaio
- della presenza dei testimoni
È una scrittura privata.
Ai fini dell’efficacia verso i terzi dopo la morte richiede la pubblicazione mediante un verbale redatto da notaio.
Requisiti di validità
1) Autografia
- Deve essere scritto integralmente dal Testatore; non al computer o a macchina da scrivere. Sono nulli gli scritti non di mano del testatore o con l’intervento di un terzo.
- su qualsiasi supporto (carta, pergamena) purchè idoneo ad essere durevole nel tempo.
- con qualunque mezzo (matita, penna..)
- in qualsiasi lingua, anche dialetto.
2) Data
Giorno mese ed anno.
È ammessa anche una data individuabile per equivalente (Capodanno 2020)
3) Sottoscrizione
Deve essere la firma personale e abituale.
E’ ammessa qualsiasi firma purchè riconducibile al testatore ed idonea ad individuarne l’identità (la vostra mamma) Il testatore può anche firmare con uno pseudonimo.
La sottoscrizione deve essere apposta al termine di tutte le disposizioni. Le disposizioni successive alla firma non sono valide.
Il testamento olografo, come ogni testamento, può essere redatto in ogni momento e sempre revocato o modificato, fino all’ultimo istante della vita.
Può essere revocato:
- con un successivo testamento (in qualsiasi forma:pubblico, segreto, olografo, speciale) anche contenente unicamente la revoca o contenente disposizioni incompatibili con quello precedente
- con la distruzione del testamento
Il documento redatto dal testatore deve essere conservato in un luogo sicuro e comunicato a qualcuno che ne assicuri la pubblicazione dopo la morte del testatore.
Esso può essere depositato fiduciariamente presso un notaio.
O infine può essere depositato formalmente presso un notaio, come ogni scrittura privata, mediante redazione di apposito verbale, alla presenza necessaria dei testimoni.
VANTAGGI E SVANTAGGI DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Vantaggi
- Minore formalismo;
- Non richiede la presenza di Notaio o testimoni e quindi assicura la redazione fuori dalla presenza di terze persone;
- Segretezza del contenuto e anche dell’esistenza stessa del testamento;
- Semplicità della redazione;
- Semplicità nella revoca da parte del testatore in qualsiasi momento;
- Semplicità di modifica delle disposizioni in esso contenute da parte del testatore che può liberamente disporre;
- Non comporta spese notarili (rinviate alla successiva pubblicazione).
Svantaggi
- Possibili errori nella redazione da parte del testatore che non è un esperto di diritto
che possono renderlo, in tutto o in parte, invalido per vizi di forma (mancanza di autografia) o di sostanza (motivi illeciti); - Utilizzo di formule da parte del testatore che creino dubbi interpretativi circa la reale volontà;
- Possibilità di smarrimento, sottrazione, alterazione;
- Rischio di falsificazione da parte di terzi;
- Rischio di impugnativa per non autenticità della scrittura;
- Eccessiva segretezza del luogo dove è stato riposto il testamento con il rischio che esso non venga mai ritrovato e non si possa dare attuazione alle disposizioni in esso contenute;
- Contestazione di autenticità da parte degli eredi;
- Alto rischio di impugnazione da parte degli eredi per incapacità di intendere e di volere del testatore relativamente al quale si adduce una coartazione di volontà ovvero la non libera determinazione perché condizionato dall’approssimarsi di un evento drammatico.
Esempio
Tizio non ha moglie, né figli ma solo numerosi e lontani nipoti.
Al fine di garantire che il patrimonio vada interamente all’unico nipote che gli sta a cuore redige testamento olografo, scritto interamente di suo pugno, datato e firmato e lo consegna in deposito formale presso il Notaio, per assicurarsi che alla sua morte nessuno degli altri nipoti lo faccia sparire.
Il Notaio redige apposito verbale di deposito.
Ricorrere ad un testamento olografo, in una situazione del genere, risponde a molteplici esigenze.
In primo luogo, non vi sono costi, se non quello di pubblicazione successivamente alla morte. In secondo luogo, il testatore può mantenere il più assoluto riserbo circa quanto disposto ed anche sul fatto stesso di aver disposto per testamento, evitando così risentimento da parte degli altri nipoti o il cd. “votum captandae mortis” da parte del futuro beneficiario (ovvero la speranza del nipote che il testatore muoia per conseguire il lascito).
Infine, non essendo richieste rigide formalità (se non l’autografia, la data e la sottoscrizione) Tizio si assicura di poter cambiare continuamente idea scrivendo un nuovo testamento.
La circostanza che venga consegnato in deposito (fiduciario o formale) presso un Notaio è indifferente perché varrà l’ultimo testamento incompatibile con i precedenti e farà fede la data successiva.
Essa vale solo a garantire che il testamento venga effettivamente trovato all’apertura della successione.
Laddove poi Tizio in ogni testamento disponga di un bene differente, ad esempio perché acquista nuovi beni dopo la redazione del primo testamento, la successione sarà data dall’insieme di più testamenti tra loro non incompatibili.
IN CONCLUSIONE:
Il testamento olografo rappresenta il testamento più facile da porre in essere, potendo immediatamente assecondare l’intenzione del soggetto che decide di effettuarlo, semplicemente con carta e penna.
Esso risulta altamente opportuno quando un soggetto non voglia far sapere a terzi della sua intenzione di indirizzare il patrimonio.
Risponde anche all’esigenza di far fronte a situazioni improvvise o di emergenza che non giustifichino il ricorso a testamenti speciali e rendano opportuna una previsione per il tempo successivo alla morte senza attendere il reperimento di un Notaio.
D’altro canto, è comunque opportuno informarsi previamente circa le, seppur minime, formalità da rispettare ai fini della validità del documento ed assicurare che il testamento olografo possa trovare attuazione, affidandolo ad una persona di fiducia, preferibilmente non interessata, che ne garantisca la pubblicazione.
Ciò al fine di evitare che le volontà espresse nel testamento olografo non trovino seguito e si apra la successione legittima.
Come fare un testamento olografo:
- avere contezza del proprio patrimonio, quanto ad attività e passività e circa le prospettive reddituali ed economiche dei beni che ne fanno parte;
- redigere il testamento su qualsiasi supporto idoneo a riceverlo ed a durare nel tempo, riportando in esso le disposizioni dei beni,, con chiarezza espositiva, in qualsiasi lingua, con qualsiasi supporto (penna, matita).
- è richiesta, a pena di invalidità, l’autografia la data e la sottoscrizione.
La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni.
Quanto alla conservazione il testamento olografo:
- può essere conservato in casa in un luogo sicuro, dando notizia a una persona di fiducia circa l’esistenza di esso, il luogo di reperimento e la raccomandazione di farlo pubblicare alla morte;
- rivolgersi ad un Notaio della propria città, chiedendo di trattenerlo in deposito fuciario e dando di ciò notizia agli interessati;
- chiedere al notaio di trattenerlo in deposito formale, redigendone apposito verbale e di pubblicarlo alla notizia della morte.
Alla Morte:
Il Notaio pubblica il testamento olografo, sulla base del Certificato di Morte del testatore, rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso (se diverso da quello di residenza) o da quello di residenza.
Ruolo del Notaio nel testamento olografo:
- riceve in deposito fiduciario o formale il testamento olografo e ne assicura la conservazione.
- redige il verbale di deposito formale (per quello fiduciario è sufficiente una dichiarazione scritta).
- provvede all’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti.
- garantisce la conservazione del testamento e la attuazione di esso.
- Redige il verbale di pubblicazione del testamento olografo dopo la morte e successivi adempimenti.